Contributo unificato, recupero coattivo e onere di motivazione dell’invito (Cass. civ. Sez. V n. 21737 del 28.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di recupero del contributo unificato omesso, l’invito al pagamento previsto dal d.P.R. n. 115/2002 costituisce atto vincolato a rigidi parametri normativi e non deve essere preceduto da alcun avviso o atto prodromico. La motivazione dell’invito è adeguata quando consente di percepire l’an e il quantum della pretesa, con l’indicazione della sentenza e del contributo dovuto; a tal fine è irrilevante il mero refuso nell’individuazione dell’ufficio giudiziario, quando la parte abbia partecipato ai gradi del processo tassato. La preclusione della doppia conforme opera solo con riguardo al motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. e non ai motivi compositi. In tema di spese, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica del rispetto del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa.

Il Fatto

Un contribuente riceveva la notifica di un avviso di recupero crediti con cui la società concessionaria lo invitava a versare una somma a titolo di contributo unificato, per effetto dell’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 in relazione a un giudizio di legittimità concluso con sentenza di condanna. Il ricorrente impugnava l’atto dinanzi alla giustizia tributaria, deducendo difetti di notifica degli atti presupposti e vizi di motivazione.

La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e la Commissione tributaria regionale, in sede distaccata, confermava la decisione, qualificando come mero refuso l’erronea indicazione della sentenza di appello in luogo di quella di cassazione e ritenendo sufficiente la motivazione dell’invito. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, cui resisteva la società con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via preliminare le eccezioni di inammissibilità formulate dalla controricorrente. Quanto alla dedotta preclusione della doppia conforme, il Collegio rileva che essa può riferirsi soltanto al motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., mentre nel caso di specie si è in presenza di motivi compositi che denunciano profili diversi. L’eccezione è dunque infondata, come pure quella fondata sull’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., formulata in modo generico e priva dell’indicazione della giurisprudenza richiamata in relazione alle singole doglianze.

Nel merito, la Corte affronta la doglianza sulla validità della procura alle liti. Il ricorrente sosteneva che il file depositato in primo grado recasse la sola firma digitale di uno dei difensori. Il Collegio, richiamando l’equiparazione dei formati di firma digitale recepita dalle Sezioni Unite n. 10266/18, osserva che il medesimo file risulta sottoscritto in formato CADES da un avvocato e in formato PADES dall’altro, sicché la censura è infondata.

Il secondo motivo prospettava un vizio di extrapetizione, per aver il giudice di appello fondato la decisione su argomentazioni diverse da quelle della parte resistente. La Corte rileva che la pronuncia di secondo grado ha effetto sostitutivo di quella di primo grado e che le affermazioni contestate costituiscono mera risposta alle doglianze dell’attore, restando quindi esclusa la modifica del thema decidendum.

Quanto al difetto di notifica degli atti presupposti e alla nullità dell’atto per mancata allegazione dei documenti prodromici, il Collegio osserva che il giudice di appello si è effettivamente pronunciato sul punto, con motivazione sintetica ma compiuta, ritenendo che l’avviso di pagamento di un contributo unificato omesso non debba essere preceduto da alcun avviso. Sulla motivazione dell’invito, la Corte osserva che l’indicazione della sentenza di riferimento e del contributo unificato era idonea a far comprendere gli elementi della pretesa, tenuto conto che la parte aveva partecipato alle varie fasi del processo tassato.

Infine, sul governo delle spese processuali, il Collegio ribadisce che la soccombenza giustifica di per sé la condanna e che il sindacato di legittimità è limitato ad accertare che non sia violato il principio secondo cui le spese non possono gravare sulla parte interamente vittoriosa, restando la compensazione rimessa al potere discrezionale del giudice di merito. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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