Retribuzione adeguata specializzandi medici anche per corsi iniziati prima (Cass. civ. Sez. III n. 10620 del 19.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, spetta anche ai soggetti iscritti a corsi di specializzazione medica negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione della formazione stessa. Tale riconoscimento presuppone che la specializzazione frequentata sia comune a tutti gli Stati membri o a due o più di essi e menzionata negli artt. 5 o 7 della direttiva n. 75/362/CEE. È inammissibile la censura che invochi per la prima volta in sede di legittimità il D.M. 31 ottobre 1991 come fatto costitutivo ulteriore e diverso del diritto risarcitorio.

Il Fatto

Numerosi medici, specializzatisi tra il 1983 e il 1994, hanno convenuto davanti al Tribunale di Bologna la Presidenza del Consiglio dei Ministri e diversi Ministeri, chiedendo la condanna al pagamento della remunerazione adeguata per la frequenza delle scuole di specializzazione, o il risarcimento del danno. Il Tribunale ha accolto la domanda per una parte degli attori.

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 18 febbraio 2021, ha parzialmente accolto l’appello principale dell’amministrazione e l’appello incidentale di uno dei medici, applicando l’art. 11 l. n. 370 del 1999 per quantificare la remunerazione. Hanno proposto ricorso per cassazione la Presidenza del Consiglio, alcuni medici in via incidentale e altri con ricorso successivo.

La Motivazione della Corte

La Corte ha disposto la riunione delle impugnazioni ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ. e ha esaminato congiuntamente i ricorsi. Il primo motivo dell’amministrazione, che negava il diritto per i corsi iniziati prima del 1° gennaio 1982, è stato giudicato infondato.

La Corte ha richiamato la giurisprudenza euromitaria e interna: la sentenza Corte giust. 24 gennaio 2018, cause riunite C-616/16 e C-617/16, resa su rinvio pregiudiziale disposto da Cass. Sez. U. n. 23581 del 2016, e la successiva Corte giust. 3 marzo 2022, causa C-590/2021, che ha esteso il riconoscimento anche ai corsi iniziati prima del 29 gennaio 1982. Su queste basi Cass. Sez. U. n. 20278 del 2022 ha enunciato il principio secondo cui il diritto spetta pure agli iscritti anteriormente al 1982-1983, ma solo dal 1° gennaio 1983.

Il secondo motivo dell’amministrazione è stato invece accolto. La Corte d’appello aveva riconosciuto il diritto per l’intera durata del corso anche agli iscritti nell’anno 1982, senza limitarlo al periodo successivo al 1° gennaio 1983. La censura è fondata, perché il risarcimento è dovuto solo per il tempo intercorso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione della scuola.

La Corte ha poi escluso la formazione di un giudicato interno, richiamando Cass. n. 2809 del 2024: poiché l’appello dell’amministrazione aveva devoluto l’an debeatur e il paradigma in iure del diritto, la questione della quantificazione risultava comunque devoluta al giudice di appello. La Corte ha qualificato la questione della debenza dal 1983 come quaestio iuris integrante mera difesa, rilevabile anche in sede di legittimità.

Quanto al ricorso incidentale, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ.: l’art. 11 l. n. 370 del 1999 integra un atto di adempimento parziale, non applicandosi l’art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991. Il secondo motivo è stato giudicato infondato, perché l’inclusione della specializzazione negli elenchi allegati alle direttive è fatto costitutivo che va allegato e dimostrato dal medico, con onere di contestazione della controparte solo di fronte a una specifica allegazione. L’invocazione del D.M. 31 ottobre 1991 nella memoria è stata ritenuta inammissibile, integrando un fatto costitutivo diverso non prospettato ab origine.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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