Omesso esame atomistico e globale degli indizi: violazione dell’art. 2729 c.c. nella frode carosello (Cass. civ. Sez. 5 n. 7531 del 29.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, il diritto alla detrazione dell’IVA è legittimamente negato solo se l’Amministrazione finanziaria prova, anche mediante presunzioni, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in un’evasione, ovvero la sua conoscibilità con l’uso dell’ordinaria diligenza. Grava sul contribuente la prova contraria di aver adottato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto. La regolarità della contabilità e dei pagamenti è elemento irrilevante, essendo funzionale alla frode. Il giudice di merito viola l’art. 2729 c.c. quando omette di valutare gli elementi indiziari prima singolarmente e poi nel loro complesso, limitandosi a escluderne la rilevanza in modo atomistico.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento nei confronti di una società, recuperando a tassazione IVA per l’anno d’imposta 2011. La ripresa riguardava, da un lato, cessioni di beni e prestazioni di servizi verso una società polacca, ritenute non realmente uscite dal territorio italiano, e, dall’altro, l’utilizzo in detrazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, emesse da due società considerate “cartiere”. La contribuente impugnava l’avviso, ma la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso.
In sede di appello, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia annullava parzialmente l’avviso, relativamente alle operazioni soggettivamente inesistenti, ritenendo non sufficientemente provata la tesi dell’Amministrazione. Avverso tale sentenza, l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione, mentre la società resisteva con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità ha accolto il primo motivo del ricorso principale, censurando la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2729 c.c. e dei principi in materia di onere della prova. Ha rammentato che, in tema di frodi carosello, l’Amministrazione ha l’onere di provare la consapevolezza del destinatario, ma che tale prova può essere fornita anche per presunzioni, sulla base di elementi oggettivi e specifici. Ha precisato che la natura fittizia del fornitore può essere desunta da fatti come l’assenza di dotazione personale e strumentale o la non corrispondenza tra i cedenti e la società coinvolta.
La Suprema Corte ha quindi censurato il ragionamento del giudice d’appello, che si era limitato a escludere la rilevanza probatoria dei singoli elementi indiziari, valutati atomisticamente, senza verificarne la portata complessiva. Ha ribadito che la regolarità contabile e l’avvenuto pagamento delle fatture non sono elementi sufficienti a dimostrare la buona fede dell’acquirente, trattandosi di circostanze pienamente compatibili con il modello di frode. La CTR, invece, non aveva valutato elementi quali l’assenza di utenze e di dichiarazioni fiscali delle fornitrici o la mancanza di contatti diretti, che avrebbero potuto integrare una presunzione grave, precisa e concordante.
Quanto al ricorso incidentale, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità di tutti e tre i motivi. Il primo, relativo all’omesso esame di un punto decisivo, era privo del requisito di specificità, non avendo la ricorrente indicato il dato da cui desumere il fatto storico tralasciato. Il secondo, concernente la cessione intracomunitaria, contestava la valutazione complessiva delle prove, contrapponendo una diversa ricostruzione fattuale, non consentita in sede di legittimità. Il terzo, infine, era volto a rimettere in discussione l’apprezzamento di merito sulla prova dell’effettivo trasporto della merce, valutazione insindacabile in Cassazione, non essendo stata dedotta la violazione delle norme sulla valutazione delle prove. La Corte ha infine escluso l’applicabilità dell’art. 45-bis del Regolamento UE n. 282/2011, ratione temporis, e ha ritenuto non pertinente il precedente comunitario invocato dalla società.
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Nota della Redazione
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