Giudicato sull’inquadramento superiore e successione ex lege nel rapporto di lavoro (TAR Sardegna n. 236 del 14.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato di condanna all’inquadramento in qualifica superiore è azionabile, mediante ricorso per ottemperanza, nei confronti del datore di lavoro che sia subentrato ex lege nel rapporto di lavoro per effetto di fenomeni successori tra enti pubblici. La sottoscrizione di nuovi contratti di lavoro che confermano l’inquadramento originario non integra rinuncia abdicativa al diritto accertato, in difetto di una manifestazione di volontà in tal senso e non essendo la stessa ricavabile per fatti concludenti. Le sopravvenute disposizioni normative invocate dal datore di lavoro non incidono sul giudicato, salvo il vaglio di legittimità costituzionale. Sussistendo i presupposti dell’art. 114 c.p.a., va applicata l’astreinte per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione.

Il Fatto

Con sentenza n. 284/2014 la Corte d’Appello di Cagliari – Sezione Distaccata di Sassari accoglieva parzialmente la domanda del ricorrente, dipendente della Fondazione San Giovanni Battista, accertando il suo diritto all’inquadramento nella qualifica superiore dell’area DS prevista dal CCNL di categoria. La pronuncia, munita di formula esecutiva e notificata con atto di precetto, non era impugnata e passava in giudicato, senza esecuzione.

Dichiarata l’estinzione della Fondazione, i dipendenti a tempo indeterminato transitavano dapprima nei ruoli dell’ASL di Sassari, poi dell’A.T.S., quindi — estinta quest’ultima per effetto della legge regionale n. 24/2020 — nell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari con decorrenza 1 gennaio 2022. Il ricorrente, confermato nel profilo originario, proponeva ricorso per ottemperanza chiedendo l’inquadramento superiore e l’applicazione delle penalità di mora. L’Azienda eccepiva il difetto di legittimazione passiva e l’inammissibilità per asserita rinuncia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva. Il ricorrente non avanza pretese di carattere pecuniario, ma invoca l’inquadramento in qualifica superiore: profilo sul quale è legittimata l’Azienda, quale nuovo datore di lavoro per successione ex lege nel rapporto già intestato all’A.T.S.

Nel merito la domanda è fondata. La sentenza n. 284/2014 aveva condannato la Fondazione al riconoscimento della qualifica superiore e quel diritto, per effetto dei descritti fenomeni successori, è ora esercitabile verso l’Azienda resistente.

Non convince l’assunto della rinuncia per effetto della sottoscrizione dei nuovi contratti. Questi non contengono alcuna manifestazione di volontà abdicativa, né la stessa è ricavabile per fatti concludenti dal comportamento complessivo dell’interessato. Il lavoratore ben poteva sottoscrivere i nuovi contratti per assicurarsi la continuità del posto, con l’intento di esigere poi l’esecuzione del giudicato.

Neppure le disposizioni normative richiamate dalla difesa aziendale valgono in senso contrario: nessuna incide su una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato, il che — osserva il Collegio — le renderebbe costituzionalmente illegittime.

Il Tribunale condanna pertanto l’Azienda a dare esecuzione entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione, provvedendo al nuovo inquadramento nella qualifica superiore secondo il giudicato di cognizione. Accoglie anche la domanda di penalità di mora ai sensi dell’art. 114 c.p.a., fissando la misura in euro 30,00 per ogni giorno di ritardo dalla scadenza infruttuosa del termine. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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