Giudicato sull’interdipendenza preclude il cumulo delle categorie pensionistiche di guerra (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 186 del 07.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi sull’interdipendenza tra due infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio di guerra copre anche la classificazione della pensione diretta nel suo complesso, sicché non è ammissibile una nuova domanda volta a ottenere il cumulo delle relative categorie tabellari. Una volta che il giudice abbia accertato che l’aggravamento riconosciuto è comprensivo di entrambe le patologie e vada riferito alla tabella A, categoria 7°, la questione non è più riproponibile. Il silenzio rifiuto dell’Amministrazione sulla diffida del pensionato o dei suoi aventi causa è pertanto legittimo quando la pretesa si fondi su un accertamento già coperto da giudicato. La circostanza che nessun giudice si sia espressamente pronunciato sul cumulo non rende la domanda nuova e autonoma, se il suo presupposto logico e giuridico resta il riconoscimento dell’interdipendenza.
Il Fatto
La ricorrente, vedova di un ex militare deceduto, agisce contro il silenzio rifiuto serbato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla diffida diretta a ottenere il riconoscimento del cumulo delle invalidità derivanti da due infermità — una pleurica e una cardiaca — riconosciute dipendenti da causa di servizio di guerra e tra loro interdipendenti. La pretesa riguarda il trattamento pensionistico diretto dovuto al dante causa dal 06.09.1997 all’8.12.2007, data del decesso.
La vicenda processuale, articolata su più gradi di giudizio, aveva già visto il riconoscimento dell’aggravamento dell’infermità pleurica e dell’interdipendenza di quella cardiaca, con attribuzione della pensione diretta di 7° categoria, tabella A. La ricorrente chiede ora che il cumulo delle due classifiche porti il trattamento diretto alla 3° categoria e la reversibilità alla tabella G.
La Motivazione della Corte
Il Giudice unico ricostruisce l’intera vicenda processuale e rileva che la Ragioneria territoriale di Roma, con determina del 23.01.2019, aveva già riconosciuto il rateo della pensione diretta nella misura della 7° categoria, per il periodo richiesto, con importo accreditato agli eredi.
La questione centrale è se la domanda di cumulo delle categorie possa essere considerata nuova e autonoma, non essendosi alcun giudice espressamente pronunciato su di essa. Il Giudice osserva che la pretesa si basa comunque sul riconoscimento dell’interdipendenza operato da una precedente sentenza, la cui portata è stata accertata nei gradi successivi, coperti dal giudicato.
Secondo il Giudice, l’aggravamento riconosciuto e rientrante nel giudicato va inteso come comprensivo di entrambe le patologie sofferte dal dante causa e deve essere riferito alla tabella A, categoria 7°. Le valutazioni del Giudice non possono prescindere dai giudicati formatisi sulla pretesa attorea.
La richiesta di una classificazione più favorevole — il cumulo tra la 7° e la 4° categoria — si scontra con l’accertamento ormai definitivo. Anche a voler considerare la domanda come autonoma, essa resta fondata sul medesimo presupposto già accertato, con conseguente infondatezza.
Il ricorso è pertanto respinto. Data la complessità della vicenda, che ha richiesto numerosi pronunciamenti in diversi gradi di giudizio, il Giudice dispone la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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