Inottemperanza al giudicato e commissario ad acta sulla Carta Docente (TAR Lombardia n. 1380 del 16.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di ottemperanza, decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza che l’Amministrazione abbia provveduto neppure parzialmente al pagamento, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza al giudicato e ordina l’adempimento entro un nuovo termine, nominando sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va respinta quando ricorrono “altre ragioni ostative”, da valutarsi in concreto: assumono rilievo i vincoli normativi e di bilancio gravanti sul debitore pubblico e l’esiguità del debito, che rende la misura eccessivamente afflittiva.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero resistente a erogare in favore della ricorrente il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “carta elettronica” prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, a decorrere dall’anno scolastico 2021/22 e fino all’anno 2023/24. La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata a mezzo PEC al Ministero, che l’aveva ricevuta il 29.07.2024.
Decorso il termine dilatorio di 120 giorni senza alcun adempimento, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento della somma di euro 1.500,00, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con memoria di stile, senza dedurre alcunché sul punto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’accertamento del titolo: la sentenza è passata in giudicato ed è stata ritualmente notificata. Rispetto a essa è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La documentazione in atti e le dichiarazioni della ricorrente dimostrano che l’Amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. La resistente non ha contestato il credito nell’an e nel quantum, né ha indicato l’andamento della procedura.
Su queste basi il ricorso è accolto e viene dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato. Al resistente è assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della decisione per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente, e invierà poi una relazione sugli adempimenti realizzati. Il compenso sarà determinato e liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.
È invece respinta la domanda di condanna al pagamento dell’ulteriore somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Collegio richiama l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014: la misura è esclusa quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, da valutare in concreto in relazione alle condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive. Nel caso di specie rilevano le difficoltà di adempimento connesse ai vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica, nonché l’esiguità del debito, che rende la penalità eccessivamente afflittiva.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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