Cessazione materia improcedibilità carenza interesse contenzioso payback definizione agevolata (TAR Lazio n. 9361 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata del contenzioso in materia di payback per dispositivi medici, introdotta dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, conv. con mod. in legge n. 118/2025, è subordinata al versamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali. L’integrale versamento estingue l’obbligazione precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale. La cessazione della materia del contendere ex lege presuppone però l’accertamento regionale dell’avvenuto versamento, pubblicato nei bollettini e siti istituzionali e comunicato alla segreteria del TAR Lazio. In difetto dei menzionati adempimenti comunicativi, il giudice adito dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con assorbimento di ogni censura di merito e compensazione integrale delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, impugnava dinanzi al TAR Lazio i provvedimenti statali e regionali con cui erano stati definiti i tetti di spesa regionali per il quadriennio 2015-2018 e le modalità di compartecipazione delle aziende private alla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale, tramite il meccanismo del payback. In particolare, il ricorso era diretto contro il decreto del Commissario ad acta della Regione Molise per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario e contro i decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto di spesa e di adozione delle linee guida. La ricorrente articolava censure per vizi derivanti dalla illegittimità delle norme primarie e per vizi propri degli atti amministrativi impugnati.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rilevava che, nel corso del giudizio, era entrato in vigore l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118 dell’8 agosto 2025, quale ius superveniens. La novella disponeva che gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015–2018 si intendessero assolti con il versamento, entro trenta giorni, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. L’integrale versamento avrebbe estinto l’obbligazione, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale e determinando, decorso il termine, l’accertamento regionale con pubblicazione nei bollettini ufficiali e comunicazione alla segreteria del TAR Lazio. Tale procedimento avrebbe comportato la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con memoria depositata in data 4 marzo 2026, la ricorrente aveva documentato l’avvenuto versamento della quota ridotta del 25% in favore della Regione intimata, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il Collegio, tuttavia, osservava che nella fattispecie difettavano gli adempimenti comunicativi che la novella aveva posto a carico delle Regioni e delle Province autonome per la declaratoria ex lege. La dichiarazione versata in atti dalla parte ricorrente determinava piuttosto l’improcedibilità del ricorso per la palese sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio.
Il Tribunale, valorizzata la funzione dell’avviso presidenziale, dichiarava il ricorso improcedibile con assorbimento di ogni altra valutazione nel merito. Le spese di lite venivano integralmente compensate tra le parti costituite in ragione della decisione in rito e della complessità della materia.
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Nota della Redazione
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