Esecuzione del giudicato e nomina del commissario ad acta (TAR Campania n. 2687 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., la domanda di esecuzione del giudicato è fondata quando l’Amministrazione, costituitasi, non contesti l’obbligo e non produca prova dell’avvenuto pagamento delle somme riconosciute dal titolo. Decorso inutilmente il termine ante quem di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, il giudice amministrativo ordina l’integrale esecuzione nel termine di sessanta giorni e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. L’incarico di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
Con sentenza n. 5617/2024 il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, ha accertato il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti prevista dall’art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il servizio prestato in supplenza, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di complessivi euro 3.584,77, oltre interessi legali.
Il ricorrente ha adito il TAR per l’esecuzione del giudicato, limitatamente alle somme riconosciute a titolo di retribuzione, con esclusione delle spese di lite attribuite ai procuratori dichiaratisi antistatari nel giudizio civile. Ha chiesto l’ordine di provvedere entro un termine congruo e, in caso di perdurante inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato l’ammissibilità della domanda. La sentenza civile risulta notificata al Ministero; è in atti il certificato di passaggio in giudicato rilasciato dal Tribunale di Napoli in data 19 marzo 2025; è decorso inutilmente il termine ante quem di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, la difesa erariale, costituitasi con memoria di stile, non ha contestato la domanda né ha prodotto documentazione idonea a provare l’avvenuto pagamento. Il Collegio ne ha tratto il difetto di prova dell’adempimento del provvedimento giurisdizionale e la fondatezza del ricorso.
Il TAR ha quindi ordinato all’Amministrazione di provvedere all’integrale esecuzione della sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, con puntuale pagamento delle somme di esclusiva spettanza del ricorrente. Decorso infruttuosamente tale termine, provvederà un commissario ad acta, individuato sin d’ora nel Dirigente della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, o in un funzionario delegato munito delle adeguate competenze tecniche.
Il Collegio ha precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S. n. 138/2015 e TAR Campania, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Ha inoltre regolato compenso, termini di presentazione della parcella e modalità telematiche di deposito degli atti. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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