Nel giudizio di rinvio vanno esaminate anche le questioni assorbite non riproposte (Cass. civ. Sez. 5 n. 11748 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio non trova applicazione l’art. 346 c.p.c., sicché sulle questioni dichiarate assorbite dal giudice di merito e non riproposte in sede di legittimità non si forma giudicato implicito. Le parti conservano la medesima posizione processuale assunta nel giudizio di appello e non sono onerate da alcuna formale riproposizione; il giudice del rinvio è tenuto a pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte. Il principio opera anche nel giudizio di rinvio davanti alle corti tributarie, in virtù del rinvio alle regole del processo civile operato dall’art. 63 d.lgs. n. 546/1992.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate accertava, ai fini Irpef dell’anno di imposta 2000, plusvalenze conseguite dal contribuente per interposta persona tramite società di diritto portoghese. La Commissione Tributaria Regionale, in sede di rinvio dopo una prima cassazione, rigettava il ricorso del contribuente, ritenendo preclusa ogni questione relativa al merito della pretesa impositiva e limitandosi a dichiarare infondate le eccezioni di nullità della notifica del ricorso per cassazione e di decadenza del potere impositivo.
Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, lamentando in particolare l’omessa pronuncia sulle censure di merito, rimaste assorbite nei precedenti gradi e mai esaminate.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, formulato mediante la sovrapposizione di mezzi eterogenei, cumulando il vizio di violazione di legge con quello di motivazione, profili logicamente incompatibili. Il motivo è altresì diretto a rimettere in discussione il principio di diritto enunciato nell’ordinanza di rinvio, il cui dictum è vincolante nel giudizio rescissorio.
È inammissibile anche il secondo motivo, con cui il contribuente lamentava la mancata pronuncia del giudice del rinvio sull’errore revocatorio che avrebbe inficiato la stessa ordinanza di cassazione. La Corte chiarisce che la revocazione delle proprie sentenze può essere richiesta solo alla stessa Corte di cassazione ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., non certo al giudice di appello in sede di rinvio.
È invece fondato il terzo motivo. La Corte supera il precedente orientamento per cui il giudice del rinvio sarebbe obbligato a pronunciare sulle questioni assorbite solo se espressamente riproposte. Richiamando la giurisprudenza più recente, afferma che nel giudizio di cassazione non opera l’art. 346 c.p.c. e che sulle questioni dichiarate assorbite non si forma giudicato implicito: esse possono essere riproposte e decise nel giudizio di rinvio all’esito dell’accoglimento del ricorso.
Nel rinvio le parti mantengono le stesse posizioni assunte in appello e non sono obbligate a riproporre le impugnazioni già proposte. La riassunzione, anche ad opera di una sola parte, impone al giudice di decidere sulla base delle conclusioni già formulate, pronunciandosi su tutte le domande ed eccezioni di merito, a prescindere dalla loro formale riproposizione. Tali principi sono richiamati come applicabili al processo tributario in forza dell’art. 63, commi terzo e quarto, d.lgs. n. 546/1992.
La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, affinché proceda all’esame delle questioni di merito rimaste assorbite e regoli le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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