Giudicato penale per bancarotta e danno conseguenza nell’azione di responsabilità (Cass. civ. Sez. I n. 9082 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei reati di danno in cui il danno-evento coincide con il danno-conseguenza, ossia quando la condotta criminosa comporta necessariamente, quale elemento indefettibile del fatto tipico, la lesione di un interesse meritevole di tutela, il giudicato penale di condanna si estende anche all’accertamento dell’esistenza del danno risarcibile e del relativo nesso causale. La fattispecie di cui all’art. 224, secondo comma, l.fall. rientra in tale novero, poiché richiede quale elemento del fatto tipico il dissesto della società derivante dalla violazione dei doveri degli amministratori. Ne consegue che il riconoscimento in sede penale della distribuzione di utili fittizi e dell’indebita sottrazione di ricchezza ai danni della società preclude al giudice civile di riesaminare il nesso eziologico, non essendo necessario che l’attore alleghi le c.d. contromisure esigibili dall’amministratore né l’entità del suo contributo al dissesto.

Il Fatto

La società attrice, quale assuntore del concordato di un noto gruppo industriale, ha convenuto in giudizio l’ex amministratore di una controllata per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla distribuzione di utili inesistenti, quantificati in oltre 52 milioni di euro. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte di appello di Bologna, con sentenza depositata il 26 aprile 2021, aveva confermato la decisione, escludendo che fosse dimostrata l’efficienza causale della condotta dell’amministratore rispetto al pregiudizio e ritenendo non allegate le iniziative che lo stesso avrebbe dovuto assumere per evitare l’evento. La questione giunge in Cassazione sul rilievo che il giudicato penale formatosi sull’ex amministratore coprirebbe anche il danno-conseguenza.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il rapporto tra art. 651 cod. proc. pen. e azione civile di responsabilità, muovendo dalla distribuzione di utili fittizi accertata in sede penale quale condotta tipica della bancarotta impropria. Osserva che l’accertamento irrevocabile cade sia sul comportamento contestato, sia sul nesso di causalità tra questo e la verificazione o l’aggravamento del dissesto, trattandosi di elementi necessari della fattispecie.

Richiamando le Sezioni Unite n. 4549 del 2010, il Collegio ricorda che nei reati di danno l’esistenza del pregiudizio è implicita. Precisazione che — come chiarito da Cass. n. 8477 del 2020, seguita da Cass. n. 23960 del 2022 e Cass. n. 30992 del 2023 — va riferita al danno-evento, avvinto al fatto dalla causalità materiale, e non al danno-conseguenza, rimesso alla causalità giuridica.

Il punto di distinzione è nella coincidenza tra danno-evento e danno-conseguenza: quando la condotta lede necessariamente un bene della vita, il giudicato copre anche il pregiudizio risarcibile. La Corte afferma che l’art. 224, secondo comma, l.fall. appartiene a tale categoria, poiché richiede il dissesto quale elemento tipico. Nel caso concreto il giudice penale ha accertato la sottrazione illecita di ricchezza, integrando il danno-conseguenza.

Da ciò l’assorbimento del terzo motivo, relativo all’onere di allegare le contromisure, divenuto incompatibile col nesso ormai coperto dal giudicato. Il secondo motivo è invece fondato sotto il profilo motivazionale, non emergendo il percorso logico che ha condotto a stimare la frazione residua degli utili illeciti entro la provvisionale.

Il ricorso incidentale è respinto: infondato in tema di legittimazione e prescrizione, inammissibile quanto ai motivi secondo, terzo e quarto. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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