Insinuazione supertardiva al passivo e conoscenza effettiva del fallimento (Cass. civ. Sez. I n. 33068 del 18.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di domanda cd. supertardiva di ammissione al passivo, ai sensi dell’art. 101, ultimo comma, l. fall., la valutazione dell’esistenza di una causa non imputabile del ritardo è accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e, se congruamente e logicamente motivato, non è sindacabile in cassazione. L’omissione della comunicazione prescritta dall’art. 92 l. fall. non integra causa non imputabile ove il curatore provi che il creditore abbia avuto notizia del fallimento. La domanda è inammissibile sia quando il ritardo sia imputabile al creditore per conoscenza effettiva del fallimento, sia quando egli ne abbia conseguito una conoscenza assimilabile a quella legale, che gli sarebbe stata garantita dall’invio della comunicazione. Tale conoscenza può desumersi dal fatto che il fallimento della holding sia stato dichiarato con la medesima sentenza che ha dichiarato il fallimento in estensione delle società di cui il creditore era legale rappresentante.

Il Fatto

Il ricorrente, già legale rappresentante di alcune società controllate dichiarate fallite in estensione, proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento della holding, chiedendo l’ammissione in via privilegiata ipotecaria ex art. 2770 cod. civ. di un credito di rilevante importo. Il tribunale rigettava l’opposizione, confermando il diniego del giudice delegato per ultratardività della domanda.

Il decreto veniva impugnato con ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo di censura; la curatela resisteva con controricorso. La questione approdava in legittimità sulla qualificazione del ritardo e sulla rilevanza della mancata comunicazione ex art. 92 l. fall.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla consolidata giurisprudenza secondo cui, in caso di domanda supertardiva ex art. 101, ultimo comma, l. fall., la sussistenza di una causa non imputabile implica un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e sottratto al sindacato di legittimità quando la motivazione sia congrua e logica (Cass. n. 21661/2018). Il giudice valuta con prudente apprezzamento se l’attivazione del creditore sia avvenuta in un tempo ragionevole in rapporto alle peculiarità della fattispecie (Cass. n. 27590/2020; Cass. n. 11000/2022; Cass. n. 6797/2023).

Quanto alla comunicazione ex art. 92 l. fall., la Corte richiama il principio per cui la sua omissione non integra causa non imputabile ex art. 101, ult. co., l. fall. se il curatore provi che il creditore abbia comunque avuto notizia del fallimento: la domanda supertardiva è inammissibile quando il ritardo sia imputabile al creditore perché egli abbia avuto conoscenza effettiva della dichiarazione di fallimento, o perché ne abbia conseguito una conoscenza assimilabile a quella legale che l’art. 92 l. fall. avrebbe garantito (Cass. n. 30846/2023).

Nel caso concreto, il tribunale ha ritenuto provata la conoscenza del fallimento, assimilabile a quella garantita dal rispetto della forma prevista dall’art. 92 l. fall., sul rilievo che la medesima sentenza dichiarativa in estensione delle società controllate di cui il ricorrente era legale rappresentante aveva contestualmente dichiarato il fallimento della holding, e che lo stesso ricorrente aveva proposto reclamo.

Si tratta, osserva la Corte, di una valutazione in fatto che rende congruente il rigetto dell’insinuazione in quanto ingiustificatamente ultratardiva; il motivo è pertanto inammissibile, per le ragioni già esposte nella proposta di definizione accelerata ex art. 380 bis cod. proc. civ., fatte proprie dalla Corte.

La Corte provvede sulle spese secondo soccombenza e ravvisa i presupposti per la condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., come previsto dall’art. 380 bis, ultimo comma, cod. proc. civ., applicabile ai giudizi in corso al 1° gennaio 2023 per i quali non fosse stata ancora fissata udienza o adunanza (Cass. Sez. Un. n. 27195 del 22.9.2023; Cass. Sez. Un. n. 27433 del 27.9.2023). Da qui la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e le condanne conseguenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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