Improcedibile l’ottemperanza se il nuovo progetto è diverso da quello del giudicato (TAR Campania n. 2037 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza al giudicato amministrativo è improcedibile quando il privato abbia presentato un progetto diverso da quello oggetto delle pronunce ineseguite, poiché la pretesa esecutiva non è più riferibile alla soluzione progettuale sulla quale il giudice si è pronunciato. Il nuovo progetto esige una nuova e autonoma valutazione amministrativa, edilizia e paesaggistica, sicché l’eventuale diniego che lo riguardi va impugnato con il rito ordinario. In tal caso il giudice dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 32 cod. proc. amm., dispone la conversione del rito per l’esame nel merito della domanda di annullamento, non essendo più configurabile alcun interesse alla prosecuzione dell’attività commissariale.
Il Fatto
La ricorrente ha ottenuto nel 2018 un permesso di costruire per l’ampliamento di un immobile, poi annullato in autotutela dal Comune per la non cumulabilità degli incrementi volumetrici previsti dallo strumento urbanistico con quelli del c.d. piano casa regionale. La variante in diminuzione presentata dall’interessata è stata respinta, ritenendosi necessario un nuovo progetto e rilevato il contrasto con il Piano territoriale paesistico.
Tre sentenze del TAR hanno accolto le domande di annullamento e di ottemperanza, ordinando al Comune di riesercitare il potere di autotutela e di riesaminare l’istanza di variante, con nomina del Commissario ad acta. Dopo pareri contrari della Commissione locale per il paesaggio e della Soprintendenza, e dopo che il Commissario aveva rigettato l’istanza, il reclamo e l’appello sono stati respinti, da ultimo dal Consiglio di Stato con sentenza n. 9526/2024, che ha ritenuto il progetto qualitativamente diverso da quello originario.
Presentato nel marzo 2025 un nuovo e diverso progetto, il Comune lo ha nuovamente respinto con provvedimento del 31 luglio 2025, sul presupposto della incompatibilità con la normativa paesaggistica. Da qui la domanda di ottemperanza e, in subordine, di annullamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’accertamento fattuale: l’interessata ha ottenuto il permesso, questo è stato annullato in autotutela, la variante è stata respinta e le successive pronunce di annullamento e ottemperanza hanno imposto al Comune il riesercizio del potere. Dopo i pareri sfavorevoli e il rigetto commissariale, il contenzioso è stato definito con il rigetto del reclamo e dell’appello.
Il passaggio decisivo è la qualificazione del progetto da ultimo presentato. Le sentenze asseritamente ineseguite riguardano la soluzione progettuale precedentemente proposta, non quella nuova. Il Consiglio di Stato aveva già chiarito che il progetto in variante riduttiva non era sovrapponibile, per mera sottrazione, a quello originario, essendo qualitativamente diverso e richiedendo un integrale riesame, anche sotto il profilo del merito paesaggistico.
Da ciò discende che non sussiste più alcun interesse all’esecuzione delle pronunce e alla prosecuzione dell’attività commissariale, in ogni caso già cessata. L’azione di ottemperanza è pertanto dichiarata improcedibile.
Residua la domanda di annullamento del provvedimento comunale. Ad essa si applica il rito ordinario e ricorrono le condizioni, ai sensi dell’art. 32 cod. proc. amm., per disporre la conversione dell’azione per la riassunzione del giudizio. La natura formale della decisione sull’ottemperanza giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
Nota della Redazione
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