Usucapione e accessione del possesso del dante causa: l’omesso esame istruttorio è inammissibile (Cass. civ. Sez. 2 n. 3241 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione, quando la corte d’appello ha deciso la causa per le medesime ragioni di fatto poste a fondamento della sentenza di primo grado, è precluso al ricorrente dolersi dell’omesso esame di fatti controversi e decisivi, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. (oggi trasfuso nell’art. 360, comma quarto, c.p.c.). Il sindacato sulla motivazione, a seguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., è circoscritto alla verifica del rispetto del c.d. minimo costituzionale, restando denunciabile solo l’anomalia attinente all’esistenza della motivazione in sé. Il giudizio sulla superfluità o genericità della prova testimoniale e l’apprezzamento della consulenza tecnica sono insindacabili in cassazione, salvo che non siano basati su erronei principi giuridici o affetti da incongruenze logiche.
Il Fatto
La società ricorrente aveva chiesto l’accertamento del proprio acquisto per usucapione della proprietà di un frustolo di terreno, sito tra il suo fabbricato e quello attiguo. Il Tribunale di Rimini aveva respinto la domanda e la Corte d’Appello di Bologna aveva confermato la decisione, escludendo che la società potesse sommare al proprio possesso, ex art. 1146, comma secondo, c.c., quello del dante causa, poiché il contratto di acquisto non identificava catastalmente il bene.
Avverso la sentenza d’appello, la società proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, deducendo violazione degli artt. 934, 938 e 1146 c.c., nonché omesso esame di un fatto controverso e decisivo e nullità della sentenza per motivazione apparente. L’intimata resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente escluso l’incompatibilità del consigliere delegato che formula la proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. dal collegio investito della decisione, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 9611 del 2024.
Nel merito, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente, sotto l’apparente denunzia di violazioni di legge, mirava in realtà a una diversa lettura delle risultanze istruttorie, in particolare della c.t.u. esperita in primo grado. Tale scrutinio è precluso in sede di legittimità, poiché la corte d’appello aveva deciso la causa per le medesime ragioni di fatto che avevano fondato la statuizione di primo grado, conformemente al disposto dell’art. 348-ter c.p.c.
Il secondo motivo è stato parimenti ritenuto inammissibile, sia nella parte in cui lamentava un vizio di motivazione, sia in relazione alla contestazione dell’ammissione e della valutazione dei mezzi istruttori. Quanto al primo profilo, la Corte ha richiamato l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, secondo cui il sindacato sulla motivazione è circoscritto al c.d. minimo costituzionale. Quanto al profilo probatorio, ha rilevato che il giudizio sulla superfluità o genericità della prova testimoniale è insindacabile, così come l’apprezzamento della consulenza tecnica, che si traduce nella confutazione delle valutazioni discrezionali del giudice di merito.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e delle somme ex art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., richiamato dall’art. 380-bis c.p.c., in funzione deterrente e sanzionatoria rispetto ad atti processuali meramente defatigatori.
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Nota della Redazione
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