Giudicato progressivo e recidiva: prescrizione non rilevabile dopo annullamento parziale (Cass. pen. Sez. VII n. 39866 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di annullamento parziale della sentenza di condanna, con rinvio limitato al riconoscimento della recidiva, il giudicato progressivo formatosi sull’accertamento del reato e sulla responsabilità dell’imputato impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia di annullamento. L’aumento di pena per effetto della recidiva rientra nei poteri discrezionali del giudice, che deve verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, con adeguata motivazione. Il ricorso per cassazione che reiteri censure già vagliate e disattese, senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato, è inammissibile.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale per i reati di cui all’art. 171, comma 1 e comma 2 lett. a), legge n. 633/1941 e all’art. 648 cod. pen. La Corte di appello, a seguito di annullamento con rinvio limitato alla sola recidiva pronunciato dalla Cassazione, aveva confermato la decisione di primo grado.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. per mancata declaratoria di prescrizione e la violazione di legge, con vizio di motivazione, in ordine alla mancata esclusione della recidiva per assenza di un concreto giudizio di maggiore pericolosità sociale.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi non erano deducibili in sede di legittimità. Gli stessi, anziché confrontarsi con gli argomenti della Corte di appello, reiteravano profili di censura già vagliati e disattesi, prospettando enunciati in contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza consolidata. Sul contenuto essenziale dell’atto di impugnazione la Corte richiama Sez. VI n. 8700 del 21.01.2013 e Sez. Un. n. 8825 del 27.10.2016 (Galtelli).

Quanto alla prescrizione, il motivo è precluso dalla dichiarazione di irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità contenuta nella sentenza della Cassazione, che nel giudizio rescindente aveva rigettato tutti i motivi relativi all’accertamento del reato, limitando l’annullamento alla sola recidiva. In applicazione dei principi in tema di giudicato progressivo, il giudicato formatosi sull’accertamento del reato e della responsabilità impedisce la declaratoria di estinzione per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia di annullamento (richiamate Sez. VI n. 21291 del 14.02.2025 e Sez. I n. 43710 del 24.09.2015).

Manifestamente infondato è anche il motivo sulla recidiva. La Corte territoriale aveva motivato con l’esame della condotta delittuosa e della personalità dell’accusato desunta dal certificato penale, evidenziando numerosi precedenti della medesima specie. Nel solco di Sez. Un. n. 35738 del 27.05.2010 (Calibè), il giudice deve verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza, avuto riguardo alla natura dei reati, alla distanza temporale e al livello di omogeneità, al di là del mero riscontro formale dei precedenti.

L’aumento di pena per la recidiva rientra nell’esercizio dei poteri discrezionali del giudice, con l’onere di una motivazione adeguata circa l’idoneità della nuova condotta a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Corte cost. n. 185 del 2015; Sez. II n. 50146 del 12.11.2015).

All’inammissibilità, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa (Corte cost. n. 186 del 13.06.2000), consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della cassa delle ammende, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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