Concorso materiale nella rapina desumibile da video e dichiarazioni del coimputato (Cass. pen. Sez. II n. 9954 del 12.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità concorsuale può essere affermata sulla base della convergenza tra le dichiarazioni accusatorie del coimputato e le immagini di videosorveglianza, che documentino la presenza dell’imputato sul luogo prima e dopo il fatto, nonché il possesso congiunto della refurtiva. Il motivo di ricorso che non confronti tali elementi decisivi è generico e, come tale, inammissibile ai sensi dell’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito valorizzi anche un solo parametro tra quelli dell’art. 133 cod. pen., purché ritenuto prevalente, restando la motivazione non viziata quando la richiesta difensiva sia manifestamente infondata o generica.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna, in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del 10 novembre 2023, giudicando con rito abbreviato, aveva parzialmente riformato la decisione del GIP del Tribunale di Bologna del 7 marzo 2023, confermando la responsabilità del ricorrente per il reato di rapina aggravata in concorso commesso ai danni di una farmacia. L’imputato era stato invece assolto dalle ulteriori imputazioni di rapina contestategli.
Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità concorsuale, nonché il difetto di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto per motivi in parte generici e in parte manifestamente infondati. La Corte ha ricostruito il percorso argomentativo della sentenza impugnata, che aveva fondato la condanna sulla convergenza di due elementi: le dichiarazioni del coimputato, che aveva indicato il ricorrente come correo con funzioni di “palo”, e le immagini delle telecamere della zona del delitto.
Le registrazioni avevano ripreso i due imputati sia prima del fatto, in zona vicina alla farmacia, sia dopo la rapina, nel possesso congiunto della refurtiva. Tale convergenza dimostrava, secondo la Corte di merito, il concorso materiale nel reato e non una mera connivenza non punibile. Il ricorrente, osserva la Cassazione, non ha menzionato nel ricorso questi elementi probatori, risultati decisivi.
Quanto al secondo motivo, il diniego delle attenuanti generiche non è sindacabile: il motivo di appello sul punto era del tutto generico e non superava le argomentazioni del primo giudice, fondate sui cospicui precedenti penali e sul comportamento processuale non resipiscente del ricorrente.
La Corte ha richiamato il principio per cui, ai fini della concessione o del diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito valuti quello tra gli elementi dell’art. 133 cod. pen. che ritenga prevalente, potendo anche un solo parametro attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato risultare sufficiente. La manifesta infondatezza della richiesta difensiva, emergente dalla sua genericità, impedisce di ritenere viziata per mancanza di motivazione la sentenza impugnata.
Nota della Redazione
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