Confisca in solido e giudicato: irrilevante il mutamento giurisprudenziale (Cass. pen. Sez. I n. 32821 del 03.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La confisca, diretta o per equivalente, disposta in sede di cognizione con sentenza irrevocabile a carico dei coimputati in solido tra loro per importo corrispondente al profitto del reato non può essere ridotta in sede esecutiva in corrispondenza delle quote di arricchimento percepite dai singoli concorrenti. Una volta formatosi il giudicato in punto di confisca e di solidarietà, non contestato nel giudizio di merito, la statuizione è intangibile e non è revocabile davanti al giudice dell’esecuzione. Il sopravvenuto mutamento dell’interpretazione della norma, determinato da una decisione delle Sezioni Unite che afferma il divieto di solidarietà passiva nella confisca per equivalente, non integra alcuna ipotesi di illegalità della misura, perché non pone la decisione in insanabile contrasto con la legge né deriva da una declaratoria di illegittimità costituzionale. La legittimità della misura ablativa resta questione di merito che avrebbe dovuto essere prospettata al giudice della cognizione.

Il Fatto

Un imputato, condannato in primo grado per i reati di cui agli artt. 81, 512-bis e 416-bis.1 cod. pen., propone istanza in sede esecutiva per ottenere la riduzione del quantum confiscabile in misura corrispondente alla quota di utile d’impresa effettivamente percepita. La confisca era stata disposta in solido, per la somma complessiva indicata nel provvedimento, nei confronti di tre condannati.

La Corte d’appello rigetta l’istanza, rilevando che l’imputato non aveva proposto appello sul capo relativo alla confisca e che sul punto si era formato il giudicato. L’interessato ricorre per cassazione deducendo vizio di motivazione in relazione all’art. 322-ter cod. pen. e invocando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 13783 del 2024, secondo cui, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente è legittima la ripartizione in parti eguali.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce le premesse del giudizio: la confisca in solido era stata ordinata con la sentenza di condanna, non impugnata sul punto dall’istante; la sentenza d’appello aveva confermato le pene accessorie e le misure di sicurezza; il procedimento era stato definito con declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. Da qui la formazione del giudicato progressivo in materia di confisca.

Il punto centrale è la distinzione tra la posizione del terzo estraneo al giudizio di cognizione e quella della parte che in quel giudizio ha potuto sollevare le medesime questioni. Nel caso esaminato la riduzione è invocata da chi, avendo partecipato al giudizio, avrebbe potuto contestare la solidarietà e non può più rimettere in discussione la decisione, divenuta intangibile per effetto della preclusione derivante dalla formazione del giudicato.

La Corte riconosce che le Sezioni Unite n. 13783 del 2024 hanno affermato il divieto di solidarietà passiva e la funzione recuperatoria della confisca per equivalente, che assume funzione punitiva solo quando sottrae beni di valore eccedente il vantaggio economico tratto dall’illecito. Tuttavia il giudicato in punto di confisca e di solidarietà si era formato prima dell’affermazione di quei principi in composizione qualificata.

La Corte esclude che possa parlarsi di misura illegale. L’illegalità ricorre quando la misura della pena non avrebbe mai potuto essere irrogata, per insanabile contrasto tra previsione di legge e decisione, ovvero quando una declaratoria di illegittimità costituzionale ha mutato la cornice normativa, secondo i principi di Sez. U. n. 38809 del 2022, Sez. U. n. 877 del 2022 e Sez. U. n. 27059 del 2025. Nel caso concreto vi è solo una modifica dei criteri interpretativi, che non incide sul giudicato.

La decisione si fonda anche sul divario strutturale tra giudizio di cognizione e giudizio di esecuzione, secondo Sez. U. n. 18288 del 2010: il giudicato esecutivo ha effetto autoconservativo limitato e il mutamento di giurisprudenza delle Sezioni Unite rende ammissibile la riproposizione di una richiesta già rigettata, ma non travolge il giudicato di cognizione. Il caso non è sovrapponibile a quello deciso da Sez. I n. 2546 del 2025, dove la confisca era stata disposta in sede esecutiva. Il richiamo a Corte cost. n. 230 del 2012 conferma che l’overruling giurisprudenziale non incide sulla res iudicata. Il ricorso è infondato e il ricorrente è condannato alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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