Assorbimento dei motivi e divieto di pronuncia sfavorevole al ricorrente vittorioso (C.G.A.R.S. n. 385 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, in difetto di espressa graduazione delle censure, il giudice può individuare l’ordine di trattazione dei motivi secondo criteri di priorità logica e di maggiore satisfattività dell’interesse azionato. L’assorbimento dei motivi non esaminati non è una tecnica decisoria liberamente utilizzabile a fini semplificatori, ma è consentito quando l’accoglimento di una censura renda non più necessario lo scrutinio delle ulteriori doglianze. Una volta accolto il motivo idoneo a determinare l’annullamento dell’atto impugnato, il giudice deve dichiarare assorbito il motivo ulteriore, non respingerlo. La pronuncia di rigetto di un motivo non necessario è eccedente rispetto alla ragione decisoria e potenzialmente pregiudizievole per la parte formalmente vittoriosa, poiché introduce un accertamento sfavorevole invocabile come antecedente conformativo della futura attività amministrativa.

Il Fatto

I comproprietari di un’unità immobiliare impugnavano davanti al TAR Sicilia l’ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto la demolizione dell’intero piano dell’edificio, destinato a civile abitazione. Deducevano, tra l’altro, che la demolizione avrebbe inciso sul piano soprastante, interessato da una domanda di condono edilizio ancora pendente, e che il piano oggetto dell’ordine comprendesse un corpo centrale preesistente con successivi ampliamenti.

Il TAR accoglieva il ricorso, ritenendo che la demolizione avrebbe compromesso il mantenimento del piano superiore, ma respingeva il motivo sulla pretesa parziale preesistenza, ritenendolo smentito dai verbali comunali. Avverso tale capo ha proposto appello il ricorrente vittorioso, contestando la pronuncia sfavorevole su un motivo divenuto non necessario.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio ha preliminarmente delimitato l’oggetto dell’appello. Il capo della sentenza che aveva annullato l’ordinanza demolitoria non risultava impugnato dal Comune, non costituitosi nel grado. L’appello investiva, invece, il distinto capo con cui il primo giudice, pur accogliendo il ricorso, aveva esaminato e respinto la censura sulla parziale preesistenza del piano.

Il Collegio ha riconosciuto l’interesse concreto e attuale dell’appellante alla riforma di tale statuizione. Il rigetto espresso di una censura ritualmente proposta non si risolve in una mera argomentazione incidentale: reca un accertamento sfavorevole su un profilo suscettibile di rilievo nella successiva riedizione del potere. Ove non rimossa, la statuizione potrebbe essere invocata dall’Amministrazione come antecedente conformativo della futura attività provvedimentale.

Nel merito, il primo motivo di appello è stato ritenuto fondato. È principio acquisito che l’assorbimento dei motivi non esaminati non sia liberamente utilizzabile a fini semplificatori, ma sia consentito quando l’accoglimento di una censura renda non necessario lo scrutinio delle ulteriori doglianze, per continenza, pregiudizialità o implicazione logica.

Nel caso concreto, l’accoglimento del motivo relativo al piano superiore era sufficiente a determinare l’annullamento dell’ordinanza. Non era più indispensabile stabilire se il piano demolito fosse integralmente abusivo o comprendesse una porzione preesistente: questione autonoma rispetto alla ratio decidendi e di evidente contenuto tecnico-fattuale. Il primo giudice avrebbe quindi dovuto dichiarare assorbito il motivo, lasciando impregiudicata ogni valutazione sulla riedizione del potere.

Il Consiglio ha precisato che l’accoglimento dell’appello non comporta alcun accertamento positivo sulla legittimità edilizia del corpo centrale né sulla sua epoca di realizzazione, profili che restano impregiudicati. Quanto alla nota comunale depositata in esecuzione dell’istruttoria, il Collegio ne ha escluso la natura di autonomo provvedimento lesivo: si tratta di atto reso nel contraddittorio processuale, privo di portata acquisitiva o sanzionatoria, con censura dichiarata inammissibile per difetto di autonoma lesività.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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