La prescrizione dei crediti retributivi nel pubblico impiego decorre in costanza di rapporto e il giudicato di rigetto preclude la reiterazione della domanda (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13723 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell’ipotesi di un contratto di lavoro formalmente autonomo del quale sia successivamente accertata la natura subordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell’impiego e la conseguente inconfigurabilità di un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto. Il regime della prescrizione dei crediti retributivi è distinto da quello dei contributi previdenziali, la cui prescrizione matura a prescindere dalla stabilità del rapporto, individuandosi il dies a quo nella data in cui il datore avrebbe dovuto provvedere al pagamento. La domanda di risarcimento del danno da omissione contributiva ex art. 2116 cod. civ. presuppone la maturazione dei requisiti per l’accesso alla prestazione e postula l’intervenuta prescrizione del credito contributivo. L’omessa pronuncia su una domanda non rientra nei casi tassativi di rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 cod. proc. civ., sicché il giudice d’appello deve comunque pronunciare nel merito.
Il Fatto
Un lavoratore conveniva in giudizio l’Università degli Studi di Bari chiedendo l’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso e il risarcimento del danno. Con sentenza passata in giudicato, il Tribunale accoglieva la domanda di accertamento e condannava l’Università al risarcimento, rigettando la domanda di pagamento delle differenze retributive per mancata indicazione dell’inquadramento rivendicato.
Con un successivo giudizio, il lavoratore domandava la condanna dell’Università al pagamento delle differenze tra i compensi percepiti nel periodo 1992-2019 e quelli spettanti in ragione dell’inquadramento nel livello funzionale rivendicato, oltre al TFR e ai contributi previdenziali. Il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda per il periodo coperto dal giudicato e infondata quella per il periodo successivo; la Corte d’appello rigettava l’appello, ritenendo prescritti i contributi e preclusa dal giudicato la domanda di differenze retributive per il periodo antecedente al 2010.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i tre motivi di ricorso. Quanto al primo, relativo alla dedotta nullità della sentenza di primo grado per omessa pronuncia sulla domanda di regolarizzazione retributiva, la censura è stata ritenuta inammissibile per carenza di interesse: l’error in procedendo non lede il diritto di difesa, poiché il giudice d’appello, non ricorrendo i casi tassativi di rimessione ex artt. 353 e 354 cod. proc. civ., avrebbe comunque dovuto pronunciare nel merito.
Sul tema della prescrizione, la Corte ha affermato che la censura è manifestamente infondata. Il ricorrente confondeva il regime della prescrizione dei crediti retributivi con quello dei contributi previdenziali. Quanto ai crediti retributivi, la Corte ha ribadito il principio, richiamando i precedenti conformi, per cui nel pubblico impiego contrattualizzato la prescrizione decorre in costanza di rapporto, data l’assenza di aspettativa alla stabilità. Quanto ai contributi previdenziali, la prescrizione matura indipendentemente dalla stabilità del rapporto e il termine decorre dalla data in cui il datore avrebbe dovuto adempiere.
In ordine al risarcimento del danno da omissione contributiva, la Corte ha confermato che l’azione ex art. 2116 cod. civ. presuppone la maturazione dei requisiti per l’accesso alla prestazione pensionistica e la prescrizione del credito contributivo; prima del perfezionamento dell’età pensionabile, manca un diritto azionabile.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., non avendo il ricorrente trascritto, sintetizzato o localizzato la sentenza di primo grado sulla quale si era formato il giudicato di rigetto. La lettura degli atti ha, anzi, confermato che il Tribunale aveva statuito nel merito, escludendo l’esistenza della prova del danno, e che il lavoratore non aveva proposto appello avverso tale statuizione.
Il terzo motivo è stato ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato: la domanda originaria non era una condanna generica, ma una condanna al pagamento di somme da quantificarsi mediante CTU. Inoltre, per il periodo successivo al 2010, è risultata assorbente la carenza di allegazione della prova del carattere subordinato delle prestazioni rese, essendo il rapporto di durata suscettibile di atteggiarsi diversamente nelle diverse fasi temporali. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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