Conto corrente, estratti conto incompleti e ricostruzione del saldo (Cass. civ. Sez. I n. 33630 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di conto corrente bancario, una volta esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici, la mancanza di una parte degli estratti conto non preclude al giudice di merito la ricostruzione del rapporto dare-avere. Questi può valorizzare altri documenti rappresentativi delle movimentazioni, come le contabili riferite alle singole operazioni, le risultanze delle scritture contabili o gli estratti conto scalari, con l’ausilio del consulente tecnico d’ufficio. È esclusa ogni esclusione aprioristica di ricostruzione: il giudice deve vagliare in concreto l’idoneità dei documenti acquisiti. In assenza di prova del periodo non documentato, si procede all’azzeramento del saldo iniziale del primo estratto disponibile; l’incompletezza grava sul correntista, onerato della prova degli indebiti pagamenti.
Il Fatto
Il correntista convenne in giudizio la banca davanti al Tribunale, chiedendo la restituzione delle somme addebitate a titolo di interessi convenzionali, anatocistici e commissione di massimo scoperto su due conti correnti. Il Tribunale rigettò la domanda.
La Corte d’appello, con sentenza non definitiva, dichiarò la nullità dei tassi applicati fino a una certa data e l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale, disponendo una c.t.u. per rideterminare i saldi. Il consulente operò, ma parte degli estratti conto risultava smarrita. Con la sentenza definitiva la Corte rigettò la domanda di ripetizione, ritenendo la documentazione incompleta inidonea a una ricostruzione attendibile. Il correntista ricorre per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura il rigetto dell’istanza di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. La Corte lo dichiara inammissibile: l’ordine di esibizione è strumento istruttorio discrezionale e residuale, svincolato da onere di motivazione e non sindacabile in legittimità.
Il secondo motivo denuncia l’omessa pronuncia sull’istanza fondata sull’art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993. Il diritto del cliente alla copia della documentazione copre solo gli ultimi dieci anni; la richiesta, presentata in corso di causa, era tardiva rispetto ai periodi azzerati dalla sentenza non definitiva. Il motivo è inammissibile.
Il terzo motivo è fondato. La Corte ribadisce che, in presenza di produzione non integrale degli estratti conto, il giudice può ricostruire i saldi con mezzi di prova ulteriori, purché idonei a fornire indicazioni certe e complete. La produzione dell’estratto conto, combinata con le controdeduzioni e le ulteriori risultanze, può offrire la prova del saldo; le movimentazioni sono ricavabili anche dai riassunti scalari tramite la ricostruzione del consulente.
La Corte di merito ha errato nell’affermare in modo apodittico che l’incompletezza preclude ogni ricostruzione. Essa non ha vagliato in concreto l’idoneità dei documenti acquisiti e ha fatto riferimento a una non meglio precisata fittizia operazione di raccordo. In assenza di documentazione iniziale, il correntista può dimostrare il saldo positivo o beneficiare dell’azzeramento del saldo di partenza; per i periodi intermedi non documentati, se non prova, opera l’azzeramento, con la conseguenza che la banca nulla ottiene e il correntista nulla recupera.
Il quarto motivo resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.