Concordato ex art. 599-bis: ricorso inammissibile se doglianza non concerne l’accordo (Cass. pen. Sez. VI n. 22617 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a norma dell’art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo se deduce motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati e alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.. L’accordo delle parti sui punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile d’ufficio, con la sola eccezione dell’irrogazione di una pena illegale.
Il Fatto
Due imputati propongono ricorso per cassazione, con unico atto del comune difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, in accoglimento del concordato con il pubblico ministero a norma dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha confermato la condanna per vari delitti di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminando la pena nei termini convenuti tra le parti.
I ricorrenti lamentano un vizio di motivazione, per non avere la sentenza giustificato l’esclusione di una pronuncia assolutoria. La questione arriva così davanti alla Corte di cassazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio procede a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., rilevando che i ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi non consentiti.
La Corte enuncia il perimetro del controllo di legittimità sulla sentenza emessa a norma dell’art. 599-bis cod. proc. pen.. Il ricorso è ammissibile solo se deduce motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati e alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
Il fondamento è nella natura stessa dell’accordo: l’intesa delle parti sui punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile d’ufficio. Resta salva la sola ipotesi dell’irrogazione di una pena illegale, tema che la Corte dichiara espressamente di non dover affrontare, limitandosi a segnalare l’esistenza di un indirizzo minoritario che vi ricondurrebbe anche la pena soltanto illegittima.
Il Collegio richiama a sostegno un orientamento consolidato: Sez. 4 n. 3398 del 14/12/2023, dep. 2024; Sez. 2 n. 50062 del 16/11/2023; Sez. 3 n. 51557 del 14/11/2023; Sez. 6 n. 41254 del 04/07/2019. La doglianza dei ricorrenti, incentrata sulla mancata assoluzione, esula dai motivi consentiti e va dunque dichiarata inammissibile.
L’inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei proponenti al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi un’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo quanto affermato dalla Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000. La somma è fissata in tremila euro per ciascuno, in ragione della manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 129 c.p.p. – Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità
- Art. 599-bis c.p.p. – Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello
- Art. 610 c.p.p. – Atti preliminari
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso