Valutazione estimativa del giudice tributario e sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. V n. 4477 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione del giudice tributario in ordine al valore venale del bene oggetto di imposizione non è riconducibile a una decisione secondo equità sostitutiva, ma costituisce una valutazione di tipo estimativo rimessa alla sua prudente discrezionalità. Essa rientra nei generali poteri conferiti dagli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e non è pertanto ipotizzabile la violazione dell’art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. La relativa pronuncia è suscettibile di controllo in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della carenza o inadeguatezza della motivazione. Non integra motivazione apparente la sentenza che, pur privilegiando la consulenza tecnica di parte rispetto agli atti di compravendita addotti dal comune, esponga in modo chiaro e logico le ragioni della scelta, restando estranea al giudizio di cassazione ogni rivalutazione del materiale probatorio.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento con cui il comune ha richiesto il pagamento dell’Ici relativa all’anno 2009, dovuta per aree fabbricabili. La Commissione tributaria provinciale ha rigettato il ricorso. La Commissione tributaria regionale ha invece riformato la pronuncia, limitando l’esame alla determinazione del valore del bene e accogliendo la stima contenuta nella consulenza tecnica di parte, che aveva tenuto conto della reale potenzialità edificatoria del terreno. Il giudice d’appello ha osservato che, con riferimento all’annualità considerata, il terreno non poteva concretamente essere edificato per la mancata approvazione dei piani attuativi, circostanza non confutata dal comune. Il comune ha proposto ricorso per cassazione, fondato su due motivi, resistito dalla contribuente con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per carenza di motivazione sulle ragioni della preferenza accordata alla perizia di parte. La Corte ha giudicato il motivo inammissibile, perché tende a rimettere in discussione una valutazione probatoria riservata al giudice del merito. È preclusa in sede di legittimità ogni verifica sull’utilizzo degli elementi probatori compiuta nei gradi di merito, che altrimenti trasformerebbe il giudizio di cassazione in un terzo grado di merito.

Nel caso concreto i giudici di secondo grado hanno fondato il convincimento su una pluralità di elementi e hanno esposto in modo chiaro e logico le ragioni della decisione. La Corte ha ricordato che la valutazione del materiale probatorio costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della Suprema Corte, non essendo denunciabile come vizio della decisione di merito (Cass. Sez. 3, n. 37382/2022).

Il motivo è stato inoltre giudicato infondato. La Corte ha escluso la sussistenza di una motivazione apparente, che ricorre quando la sentenza, pur graficamente esistente, non consenta alcun controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere il “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. Nella specie la sentenza impugnata ha reso una motivazione sviluppata, chiara ed esente da vizi logici.

Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame dell’atto di compravendita che fissava il prezzo in € 78,40 al mq, superiore a quello su cui si era basata la perizia di parte. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per diversi ordini di motivi.

Il ricorrente non ha dedotto la ragione per cui l’omessa valutazione di tale atto sarebbe stata decisiva per la definizione del giudizio in senso a lui favorevole. La sentenza, inoltre, chiarisce le ragioni per cui ha ritenuto più convincente la consulenza di parte rispetto agli atti di compravendita addotti dal comune, riferiti a terreni con piani attuativi approvati, circostanza che non ricorreva per il terreno per cui è causa. La Corte ha ribadito che nel giudizio di cassazione è precluso l’accertamento e la valutazione dei fatti a fini istruttori, in particolare dopo la modifica dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. operata dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni in l. n. 134 del 2012. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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