Giudizio abbreviato revocabile fino all’ammissione del rito (Cass. pen. Sez. I n. 35000 del 30.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di giudizio abbreviato proposta dall’imputato a seguito della notificazione del decreto di giudizio immediato è revocabile fino all’adozione dell’ordinanza di ammissione del rito speciale. Il decreto con cui il giudice fissa l’udienza camerale per la valutazione della richiesta non integra ammissione del rito, poiché l’art. 458, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dalla riforma Cartabia, impone la fissazione dell’udienza “in ogni caso” e riserva la valutazione dell’istanza alla udienza stessa. Non è abnorme, pertanto, il decreto del G.i.p. che, preso atto della rinuncia, rimette l’imputato al giudice del dibattimento; è invece abnorme il provvedimento del giudice del dibattimento che restituisce gli atti al G.i.p., determinando una indebita regressione del procedimento. In tal caso la regola di prevalenza della decisione del giudice dibattimentale ex art. 28, comma 2, cod. proc. pen. non opera.

Il Fatto

Il G.i.p. del Tribunale di Trani aveva emesso, su richiesta del pubblico ministero, un decreto di giudizio immediato nei confronti dell’imputato. Il difensore, munito di procura speciale, aveva chiesto il giudizio abbreviato; il G.i.p. aveva dichiarato ammissibile la richiesta e trasmesso gli atti al giudice tabellarmente competente, che aveva fissato l’udienza camerale per l’ammissione e la trattazione del rito. All’udienza, prima di ogni ammissione, l’imputato presente aveva rinunciato al rito speciale. Il decreto dispositivo del giudizio dinanzi al tribunale monocratico era stato poi dichiarato abnorme da quel giudice, che aveva restituito gli atti al G.i.p.

Quest’ultimo ha sollevato conflitto di competenza, sostenendo che il provvedimento di restituzione fosse esso stesso abnorme e avesse provocato una indebita regressione del procedimento. La questione arriva così davanti alla Corte.

La Motivazione della Corte

Il conflitto è riconducibile all’art. 28, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e va risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Trani. La Corte muove dalla distinzione tra revoca della richiesta intervenuta dopo l’ammissione del rito e rinuncia che sopravvenga prima dell’ordinanza ammissiva. La giurisprudenza richiamata dal giudice del dibattimento riguarda sempre la prima ipotesi.

Il collegio afferma che il giudizio abbreviato richiesto dopo la notificazione del decreto di giudizio immediato non può dirsi già instaurato per effetto del decreto di fissazione dell’udienza: il rito si apre soltanto con l’ordinanza di ammissione. Richiama sul punto Sez. II n. 23573 del 2020 e Sez. II n. 14433 del 2013. Il nodo è dunque stabilire se, nel caso concreto, l’ammissione vi fosse stata.

Dagli atti emerge il contrario: il provvedimento con cui il G.i.p. aveva dichiarato l’ammissibilità della richiesta era parametrato alla versione dell’art. 458, comma 2, cod. proc. pen. vigente al tempo della pronuncia delle Sezioni Unite n. 30200 del 2011, che subordinava la fissazione dell’udienza all’ammissibilità. La norma è stata poi modificata dall’art. 1, comma 47, legge n. 103 del 2017 e dall’art. 27, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150 del 2022, che ha eliminato il riferimento all’ammissibilità. Il decreto di fissazione dell’udienza camerale, ora imposto “in ogni caso”, non segna quindi l’ammissione del rito: la valutazione della richiesta è riservata all’udienza successiva.

Trova applicazione, di conseguenza, la giurisprudenza secondo cui la richiesta di giudizio abbreviato è revocabile fino a che non abbia prodotto i propri effetti, cioè fino al provvedimento dispositivo del rito (Sez. II n. 13969 del 2020; Sez. IV n. 45913 del 2022; Sez. IV n. 19528 del 2008). Nel caso di specie la revoca è avvenuta prima dell’ammissione, sicché il G.i.p. ha correttamente rimesso l’imputato al giudice del dibattimento.

Non è dunque abnorme il decreto del G.i.p. che ha fissato l’udienza dibattimentale. È abnorme, viceversa, la restituzione degli atti disposta dal Tribunale, perché reinveste il G.i.p. di una competenza esaurita e determina una regressione a una fase già conclusa con un decreto valido (Sez. I n. 36070 del 2019). Il richiamo alle Sezioni Unite Bell’arte n. 41461 del 2012 e all’art. 441-bis cod. proc. pen. non è pertinente, riguardando ipotesi di ammissione già intervenuta. L’abnormità esclude l’applicazione dell’art. 28, comma 2, cod. proc. pen., che presuppone una decisione legittima del giudice dibattimentale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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