Il silenzio-rigetto sulla istanza di accertamento di conformità diventa improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lombardia n. 3997 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione di un provvedimento espresso di diniego di sanatoria, non impugnato dal ricorrente, seguita da un’ordinanza di demolizione anch’essa non impugnata e dalla spontanea esecuzione di quest’ultima da parte del privato, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso avverso il silenzio-rigetto formatosi sulla domanda di accertamento di conformità. In tale evenienza, il giudice amministrativo è tenuto a dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con possibilità di compensazione delle spese di lite, anche su conforme richiesta delle parti.
Il Fatto
La società ricorrente aveva presentato al Comune un’istanza di accertamento di conformità per un’autorimessa. Decorso il termine di legge senza che l’Amministrazione si pronunciasse, la società ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi, chiedendone l’accertamento e l’annullamento, unitamente al preavviso di diniego successivamente notificato.
Nel corso del giudizio, a seguito della proposizione del ricorso, l’Amministrazione comunale ha adottato un provvedimento espresso di diniego della sanatoria, non impugnato dalla società; ha poi emanato un’ordinanza di demolizione dell’autorimessa, anch’essa non impugnata. La società ha infine spontaneamente provveduto alla demolizione del manufatto, come attestato dal verbale della Polizia Locale.
La Motivazione del Tribunale
Il Collegio ha rilevato che l’esame del merito era precluso dalla circostanza che le parti avevano depositato, in prossimità dell’udienza, un atto congiunto nel quale dichiaravano la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. Tale dichiarazione si fondava su elementi oggettivi e documentati: l’adozione del diniego espresso non impugnato, l’emanazione dell’ordinanza di demolizione non impugnata e l’avvenuta esecuzione volontaria della stessa.
Il Tribunale ha pertanto applicato il disposto dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso quando, nel corso del giudizio, sopravvenga una situazione tale da far venire meno l’interesse alla decisione. L’assenza di impugnazione dei provvedimenti successivi e l’avvenuta demolizione spontanea hanno reso del tutto inutile, per la parte ricorrente, una pronuncia nel merito della domanda originaria.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, ritenendola equa e peraltro conforme alla richiesta congiunta delle parti. La sentenza è stata resa in forma semplificata, ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm., in considerazione della natura della pronuncia.
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Nota della Redazione
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