Partecipazione comunale a CER cooperativa tra obbligo motivazionale e vincoli TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 154 del 30.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le comunità energetiche rinnovabili perseguono finalità meritorie di diffusione delle fonti rinnovabili e di contrasto alla povertà energetica, ma tali finalità non esonerano l’amministrazione pubblica dall’onere di motivazione analitica imposto dall’art. 5, comma 1, TUSP. La costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nella forma cooperativa, impone di ancorare la scelta del modulo societario alle finalità istituzionali dell’ente ex art. 4 TUSP e di dare conto della sostenibilità finanziaria e della convenienza economica dell’operazione. Il rapporto tra la disciplina delle CER (d.lgs. n. 199/2021) e il TUSP non integra un regime di regola-eccezione né una deroga implicita. Il parere ex art. 5, comma 4, TUSP non ha effetti preclusivi: l’ente può procedere motivando analiticamente le ragioni del dissenso.
Il Fatto
Il Comune di San Vincenzo ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Toscana la deliberazione del Consiglio comunale con cui ha approvato l’adesione e la costituzione di una comunità energetica rinnovabile di area vasta, in forma di società cooperativa per azioni, con acquisizione di trecento azioni per un valore di settemilacinquecento euro e copertura finanziaria nel bilancio 2025-2027.
L’operazione si inserisce in un progetto europeo coordinato dalla Provincia di Livorno, cui hanno aderito otto Comuni. L’atto è stato trasmesso alla Corte per il parere ex art. 5, comma 3, TUSP, unitamente allo schema di atto costitutivo, allo statuto, allo studio di fattibilità e alla relazione tecnico-economica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la fisionomia del controllo demandato alla magistratura contabile. Richiamando le Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, qualifica il parere ex art. 5, comma 4, TUSP come pronuncia atipica, priva di effetti preclusivi: l’ente, in caso di parere negativo, può comunque procedere con motivazione rafforzata. Il controllo copre la conformità dell’atto ai commi 1 e 2 dell’art. 5 e agli artt. 4, 7 e 8 del TUSP, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità.
Sul piano formale, l’atto è adottato dal Consiglio comunale come richiesto dall’art. 7 TUSP. Il Collegio rileva però l’assenza di motivazione sulla compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato ex artt. 107 e 108 TFUE. La valutazione dell’amministrazione deve essere supportata da adeguata istruttoria, tesa a evidenziare l’assenza di rischi per la concorrenza; lo scrutinio di merito fuoriesce dalla cognizione della Corte, che si limita a rappresentare l’assenza di motivazione.
Sulla consultazione pubblica ex art. 5, comma 2, TUSP, il Collegio ritiene l’onere sostanzialmente assolto, pur con precisazioni: la consultazione ha avuto ad oggetto atti formalmente diversi dallo schema di atto deliberativo, ma di contenuto corrispondente, e ha consentito il pieno coinvolgimento dei cittadini.
Sul profilo delle finalità istituzionali, la Corte osserva che le caratteristiche meritorie delle CER non esonerano dall’onere ex artt. 5, comma 1, e 4 TUSP. La partecipazione pubblica a soggetti societari resta subordinata al rispetto del TUSP, e il rapporto tra i due plessi normativi non si configura come regola-eccezione. L’ente ha assunto l’onere motivazionale come presupposto, senza ancorare il modulo societario alle finalità dell’art. 4. La Corte ritiene però di poter superare le carenze, stante la riconduzione dell’oggetto sociale alle finalità istituzionali dell’ente, richiamando l’attenzione per le future operazioni. L’attività di produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce oggetto sociale prevalente, riconducibile all’art. 4, comma 7, TUSP. La forma cooperativa appare coerente con le caratteristiche delle CER, ma resta ferma la necessità di rigorosa analisi del modulo più idoneo sotto il profilo della governance.
Sui parametri economici, il Collegio ritiene tendenzialmente assolti gli oneri di motivazione sulla sostenibilità finanziaria oggettiva e soggettiva e sulla convenienza economica. Formula tuttavia raccomandazioni: la mancata considerazione di costi di personale, di spese per impianti e compensi agli amministratori; l’opportunità di analisi di sensitività; l’omessa inclusione del conferimento di settemilacinquecento euro tra le uscite; l’attenzione su clausole statutarie relative ai prestiti dei soci, potenzialmente elusive del divieto di soccorso finanziario ex art. 14, comma 5, TUSP. Rileva inoltre il potenziale profilo di criticità ex art. 20, comma 2, lett. b), TUSP. La Corte non ravvisa elementi ostativi alla costituzione della società, ferme restando le osservazioni formulate.
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Nota della Redazione
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