Giudizio di conto: irregolarità documentali non impediscono il discarico dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 52 del 29.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, le irregolarità determinate da carenze documentali non impediscono l’approvazione del conto e il discarico dell’agente contabile quando esse non siano rimediabili per irreperibilità degli atti dovuta al lungo tempo trascorso dalla gestione e non emergano profili di responsabilità evidenti e non prescritti. La parziale ottemperanza all’ordine di ricompilazione e la parificazione amministrativa del conto ricompilato, relativo a una gestione di scarsa entità, integrano elementi valutabili ai fini dell’approvazione. Il giudice del conto non può supplire alle lacune documentali con approfondimenti istruttori sine die quando il tempo ha reso gli atti irreperibili.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per il Veneto è investita del giudizio di conto relativo al conto giudiziale reso dall’agente della riscossione del Comune di Fumane. Con precedente sentenza-ordinanza n. 84/2022 la Sezione aveva dichiarato irregolare il conto, non ammesso a discarico l’agente e ordinato la ricompilazione dei conti in un unico documento per l’esercizio di riferimento, con deposito di specifica documentazione.
In riscontro, il Comune ha trasmesso il conto ricompilato dall’agente per l’esercizio 2011 e parte della documentazione richiesta. All’udienza pubblica il relatore ha rilevato il deposito tardivo rispetto al termine assegnato, la mancanza di atti (provvedimento di nomina, regolamento di contabilità, verifiche di cassa) e la persistenza delle irregolarità già segnalate in relazione ai riversamenti in Tesoreria effettuati dall’Economo e non dall’agente. Il P.M. ha confermato le irregolarità e chiesto un rinvio per il deposito della documentazione mancante, rimettendosi al Collegio.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal rilievo che l’agente contabile ha parzialmente ottemperato all’ordine impartito con la sentenza-ordinanza n. 84/2022. Il conto ricompilato concerne una gestione di spese di scarsa entità ed è stato parificato in via amministrativa. Questi elementi assumono rilievo nel bilanciamento tra esigenza di completezza documentale e definizione del giudizio.
Sul piano delle irregolarità, il Collegio non ne nega la sussistenza. Le carenze documentali permangono, ma sono qualificate come non rimediabili per irreperibilità degli atti, conseguenza del lungo lasso di tempo trascorso dalla gestione esaminata. La constatazione sposta il baricentro della decisione: l’incompletezza non è imputabile a inerzia dell’agente, ma a un dato oggettivo di difficile superamento.
La Corte verifica poi il profilo della responsabilità contabile. Ritiene che non siano ravvisabili profili di responsabilità evidenti e non prescritti a carico dell’agente. È il passaggio decisivo: in assenza di un addebito riconducibile a una condotta negligente o dolosa e non ancora caduto in prescrizione, la permanenza di irregolarità formali non giustifica il rigetto del discarico.
Quanto ai riversamenti in Tesoreria effettuati dall’Economo e non dall’agente, il Collegio ne aveva già dato conto in fase istruttoria, osservando che gli importi risultavano cumulativi di somme non di pertinenza del contabile, con conseguente difficoltà dell’esame nel merito. Anche tale rilievo, pur confermato dal P.M., non si traduce in un addebito specifico e quantificato a carico dell’agente.
La decisione di non disporre il rinvio richiesto dal P.M. si fonda dunque sulla irreperibilità degli atti e sull’assenza di responsabilità: ulteriori approfondimenti istruttori non sarebbero proficui. La Corte approva il conto ricompilato e dichiara il discarico dell’agente contabile per il periodo considerato, con nulla per le spese.
Nota della Redazione
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