Interdittiva sostituita da prevenzione collaborativa e improcedibilità del ricorso (TAR Toscana n. 521 del 29.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sostituzione dell’informazione antimafia interdittiva con le misure amministrative di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94 bis d.lgs. n. 159/2011 determina la cessazione definitiva degli effetti dell’interdittiva, che il Prefetto dichiara espressamente nel provvedimento applicativo. Ne consegue l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dell’impugnazione proposta avverso l’informativa, essendo venuto meno l’oggetto della domanda annullatoria. L’interesse dell’impresa a contestare l’attualità o l’occasionalità dei tentativi di infiltrazione trova esplicazione in sede procedimentale e, eventualmente, nel giudizio sulla nuova interdittiva, con preclusione per il giudice amministrativo di pronunciarsi su poteri non ancora esercitati ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a. La medesima improcedibilità investe gli atti consequenziali, strettamente vincolati all’interdittiva secondo lo schema del simul stabunt simul cadent. La domanda risarcitoria va respinta quando i costi allegati afferiscono a misure estranee al giudizio e il pregiudizio economico non è correlabile ai provvedimenti impugnati.

Il Fatto

La società ricorrente, impresa del settore conciario, ha impugnato l’informazione antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura ai sensi degli artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011, unitamente al provvedimento di cancellazione dal sistema S.INTE.S.I. disposto dal Comune. L’atto traeva origine dalle indagini del procedimento penale denominato “Vello D’Oro 2”, relative a un sistema di fatture per operazioni inesistenti funzionale all’approvvigionamento di denaro contante da soggetti legati alla criminalità organizzata.

Con motivi aggiunti la società ha impugnato, per invalidità derivata, il provvedimento del Conservatore della Camera di Commercio di cancellazione d’ufficio dell’attività e i decreti dirigenziali regionali di revoca delle A.U.A. relativi a due stabilimenti, chiedendo altresì il risarcimento dei danni. Nel corso del giudizio è stato dapprima applicato il controllo giudiziario ex art. 34 bis d.lgs. n. 159/2011, conclusosi favorevolmente, e poi le misure di prevenzione collaborativa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, in ragione dell’autonomia funzionale tra interdittiva antimafia e controllo giudiziario, chiarita dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7 del 2023, il controllo aveva meramente sospeso gli effetti dell’interdittiva, che erano tornati a spiegarsi alla cessazione della misura giudiziaria.

Gli effetti dell’interdittiva sono invece definitivamente cessati con l’applicazione delle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94 bis, come dichiarato dal Prefetto nel provvedimento applicativo. La Corte ha qualificato tale misura come alternativa all’interdittiva, attivabile in un’ottica di modulazione dell’afflittività in relazione al grado effettivo di compromissione dell’impresa, quando l’influenza mafiosa assume intensità esclusivamente occasionale.

Alla scadenza del termine, il Prefetto avrebbe potuto accertare il venir meno dell’agevolazione occasionale e rilasciare un’informazione liberatoria; una rinnovata istruttoria ha invece evidenziato la permanenza di criticità e l’aggravamento della posizione del legale rappresentante, con rinvio a giudizio per reati spia e nuova misura cautelare, avviando il procedimento per una nuova interdittiva ex art. 92, comma 2 bis.

Da qui la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dell’impugnazione, con la precisazione che l’eventuale contestazione dell’attualità o dell’occasionalità dell’infiltrazione si concentrerà sulla nuova interdittiva, senza che il giudice possa pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati.

Identica sorte è stata riservata agli atti consequenziali, in quanto strettamente vincolati all’interdittiva. La domanda risarcitoria è stata respinta: i costi allegati riguardano il controllo giudiziario e la collaborazione preventiva, misure estranee al giudizio e attivate su iniziativa della ricorrente; la contrazione del fatturato non è correlabile ai provvedimenti impugnati, avendo l’impresa potuto operare; il danno all’immagine non è stato provato. La Corte ha escluso profili di colpevolezza delle amministrazioni, alla luce delle pregnanti acquisizioni investigative. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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