Giudizio di conto: irregolarità senza addebito e natura giurisdizionale del discarico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 202 del 15.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto è costituzionalmente necessario e officioso, perché coloro che maneggiano denaro, beni o risorse pubbliche devono rispondere della loro gestione. All’esito della relazione del magistrato istruttore, il merito può essere deciso con il discarico, con la liquidazione del debito e correlativa condanna dell’agente, oppure con la declaratoria di irregolarità della gestione contabile. Anche la dichiarazione di regolarità con discarico ha natura giurisdizionale e spetta esclusivamente al giudice contabile. Il collegamento tra gli art. 145, comma 4, e 149 c.g.c. consente di pronunciare l’irregolarità del conto pur senza addebito a carico dell’agente contabile. La Sezione può adottare provvedimenti di mero accertamento, nonché statuizioni condannatorie, e disporre la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo.

Il Fatto

La vicenda riguarda il giudizio di conto relativo alla gestione 2019 di un agente delle riscossioni addetto all’ufficio anagrafe di un Comune. Con la relazione, il magistrato relatore, pur rilevando discrasie e una documentazione non completa quanto agli incassi, ha chiesto il discarico dell’agente, ritenendo la documentazione prodotta sufficientemente esaustiva e non emergendo profili di particolare irregolarità.

L’agente contabile ha depositato i riepiloghi informatici analitici con la migrazione dei dati e la relazione dell’organo di revisione al rendiconto del 2019. La Procura regionale si è opposta, sollecitando la declaratoria di irregolarità del conto. All’udienza pubblica le parti hanno richiamato i propri scritti e la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla natura del giudizio di conto, ricostruendolo come procedura necessaria e officiosa. Il rapporto processuale si incardina con il deposito del conto, che l’amministrazione effettua dopo la presentazione da parte dell’agente e dopo le attività di parificazione e approvazione. L’art. 140, comma 3, c.g.c. stabilisce che il deposito del conto costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio, superando l’impostazione del previgente art. 45 t.u. n. 1214 del 1934, che collegava la fictio iuris alla semplice presentazione.

Il giudizio è bipartito. Nella prima fase il giudice istruttore esamina il conto e può proporre il discarico se il conto chiude in pareggio e risulta regolare, ai sensi dell’art. 146, comma 1, c.g.c.. Se il discarico non è possibile, depositata la relazione, il Presidente fissa con decreto l’udienza ai sensi dell’art. 147, comma 2, c.g.c., disponendo le comunicazioni all’amministrazione, all’agente contabile e al pubblico ministero.

Quanto agli esiti decisori, la Corte individua tre possibilità: il discarico, la liquidazione del debito con condanna dell’agente, oppure la declaratoria di irregolarità della gestione contabile. Sul punto la Sezione richiama il combinato disposto degli art. 145, comma 4, e 149 c.g.c.: pur mancando nell’art. 149 l’ipotesi espressa di irregolarità senza liquidazione di debito, tale possibilità è prefigurata dall’art. 145, comma 4, sicché resta ferma la possibilità di pronunciare l’irregolarità del conto senza addebito.

La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale (C. cost. 110/1970, 63/1973, 114/1975, 107/1988, 292/2001), secondo cui il giudizio di conto garantisce in forma giurisdizionale l’interesse oggettivo alla regolarità delle gestioni finanziarie e patrimoniali degli enti pubblici. Anche la dichiarazione di regolarità con discarico ha natura giurisdizionale, spettando esclusivamente al giudice contabile. Nel caso concreto, dalla documentazione versata in atti emerge la regolarità della gestione, con conseguente discarico dell’agente e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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