Cessazione della materia e soccombenza virtuale nel ricalcolo pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 65 del 11.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere nel giudizio contabile si fonda sul sopravvenuto soddisfacimento della pretesa azionata, che il giudice accerta e dichiara senza ulteriori indagini sul merito. La declaratoria non preclude la condanna alle spese: ove l’amministrazione abbia dato seguito all’istanza solo a seguito del ricorso giurisdizionale, opera il principio della soccombenza virtuale, che àncora la regolazione delle spese alla fondatezza dell’iniziale prospettazione della parte, a prescindere dal fatto sopravvenuto estintivo. L’inerzia serbata dall’Istituto previdenziale prima del giudizio integra il presupposto della condanna, restando irrilevanti le difficoltà di natura informatica addotte a giustificazione del ritardo.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato, titolare di pensione ordinaria diretta di anzianità liquidata con il sistema misto dall’1.03.2019, ha adito la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Sardegna chiedendo l’accertamento del diritto al ricalcolo e alla riliquidazione del trattamento pensionistico con l’aliquota del 2,445% prevista dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, anziché con quella più sfavorevole applicata dall’INPS in forza dell’art. 44 del medesimo d.P.R.
Il ricorrente aveva maturato, alla data del 31.12.1995, un’anzianità di sedici anni di servizio, inferiore alla soglia dei diciotto anni, e lamentava la penalizzazione derivante dall’applicazione dell’aliquota riservata al personale civile, con prospettazione di un contrasto con l’art. 3 Cost. Aveva inoltre presentato all’INPS, nel gennaio 2023, istanza di ricalcolo rimasta senza riscontro positivo. L’Istituto, costituitosi in giudizio, aveva rappresentato che la riliquidazione era in corso di lavorazione e aveva chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio l’INPS ha depositato una nota con cui ha comunicato che, a seguito dello sblocco dei programmi centralizzati, l’aggiornamento della pensione e il pagamento degli arretrati erano stati disposti con la mensilità di gennaio 2024, confermando la richiesta di declaratoria di cessazione con compensazione delle spese.
Il giudice monocratico rileva che in pendenza del giudizio si è verificato un mutamento della situazione originaria che aveva dato origine alla lite e che la pretesa azionata è stata soddisfatta. Da qui la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con la quale il giudice prende atto del sopravvenuto assetto degli interessi senza esaminare il merito della domanda.
La parte ricorrente ha insistito per la condanna alle spese, evidenziando che l’Istituto non aveva depositato il cedolino comprovante il pagamento e che il ritardo era addebitabile all’amministrazione. L’INPS ha replicato richiamando problemi informatici e precisando l’avvenuto deposito del cedolino di gennaio 2024.
Il Collegio applica il principio della soccombenza virtuale, richiamando l’orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui rileva la fondatezza dell’iniziale prospettazione della parte a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione. È documentato in atti come l’Istituto previdenziale, al di là dei problemi informatici rappresentati, abbia disatteso il sollecito ricevuto e si sia determinato ad adottare i dovuti provvedimenti solo dopo la presentazione del ricorso giurisdizionale.
Su queste basi la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna l’INPS al pagamento, in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari, delle spese di assistenza legale, liquidate in euro cinquecento.
Nota della Redazione
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