Notifica in formato analogico dell’appello tributario e divieto di formalismo eccessivo (Cass. civ. Sez. 5 n. 22668 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, l’art. 22, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 deve essere interpretato in senso conforme all’art. 6 CEDU, secondo l’interpretazione fornita dalla Corte EDU (sentenza 23/05/2024, Patricolo e altri c. Italia), volta ad evitare formalismi eccessivi non funzionali allo scopo della disposizione, che è quello di consentire al giudice di riscontrare, in limine litis, l’eventuale tardività dell’impugnazione. Ne consegue che, ove l’appellante depositi, nel termine di legge, le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della notificazione del ricorso eseguita a mezzo PEC in formato analogico (.pdf), l’appello non va dichiarato inammissibile se la data di notificazione emergente dai documenti depositati non sia oggetto di specifica contestazione, ancorché manchi una dichiarazione di conformità all’originale della copia analogica prodotta.
Il Fatto
La società contribuente impugnava un’intimazione di pagamento, conseguente a una cartella per il recupero di crediti d’imposta e IVA relativi all’anno 2015. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, su appello dell’Agente della riscossione, riformava la decisione, rigettando le eccezioni del contribuente. Avverso tale sentenza, la società proponeva ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, la società deduceva la nullità della sentenza per mancata declaratoria di inammissibilità dell’appello, poiché l’Agente della riscossione non aveva depositato le ricevute telematiche della notificazione, ma solo copie in formato analogico. La Corte, richiamato il precedente Cass., 08/08/2025, n. 22921, ha ritenuto la censura ammissibile in quanto questione rilevabile d’ufficio, ma infondata. Ha quindi valorizzato l’interpretazione dell’art. 6 CEDU resa dalla Corte EDU nella sentenza 23/05/2024, Patricolo e altri c. Italia, secondo cui le restrizioni all’accesso al tribunale non devono compromettere la sostanza stessa del diritto e non devono integrare un eccesso di formalismo.
La Suprema Corte ha declinato tali principi all’art. 22 d.lgs. n. 546/1992, osservando che la norma persegue lo scopo legittimo di consentire al giudice dell’impugnazione di verificare, in limine, la tempestività dell’appello. Nel caso di specie, le copie analogiche delle ricevute PEC riportavano la data di perfezionamento della notificazione, consentendo al giudice il controllo richiesto. Inoltre, la parte appellata non aveva contestato la data di notificazione, incentrando l’eccezione unicamente sul dato formale della riproduzione in file pdf. Dichiarare l’appello inammissibile in tale contesto configurerebbe una barriera lesiva del diritto di accesso a un tribunale.
Il secondo motivo, concernente il difetto di rappresentanza processuale del procuratore speciale di ADER, è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 20596 del 2007, secondo cui, in tema di rappresentanza delle persone giuridiche, chi agisce non ha l’onere di dimostrare la qualità di legale rappresentante, spettando alla controparte l’onere di contestazione tempestiva. Nel caso, la società non aveva contestato l’esistenza della procura ma la possibilità giuridica della delega, questione infondata alla luce dell’art. 1387 c.c. e dell’art. 1 dello statuto di ADER, che richiama le norme del codice civile in materia di rappresentanza.
Il terzo motivo, relativo alla mancata valutazione della caducazione ex lege del ruolo per mancato riscontro dell’istanza di annullamento ex art. 1, comma 538, legge n. 228/2012, è stato invece accolto. La Corte ha censurato la sentenza impugnata per non aver verificato la sussistenza dei presupposti di cui al comma 538 e dell’inerzia qualificata di cui al comma 540, trattandosi di un fatto estintivo sopravvenuto che il giudice d’appello era tenuto ad esaminare. Il quarto motivo, infine, è stato rigettato, non ravvisandosi il vizio di motivazione apparente nella parte in cui la CGT2 aveva motivato sulla validità della notificazione della cartella.
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Nota della Redazione
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