La cittadinanza per naturalizzazione come valutazione discrezionale insindacabile nel merito (TAR Lazio n. 12430 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione costituisce esercizio di potere discrezionale dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 9, comma 1, legge n. 91/1992, ove l’interesse del richiedente deve coniugarsi con l’interesse pubblico all’inserimento stabile nella comunità nazionale. Il sindacato del giudice amministrativo è limitato al controllo estrinseco e formale, verificando la sola sussistenza di vizi quali l’eccesso di potere nelle figure sintomatiche dell’illogicità, dell’arbitrarietà o del difetto di istruttoria e motivazione. Le condotte penalmente rilevanti, a prescindere dall’esito dei procedimenti penali, assumono valore sintomatico dell’inadeguata integrazione sociale, potendo legittimamente fondare il diniego. Il provvedimento negativo non preclude la presentazione di una nuova istanza e non integra violazione dell’art. 8 CEDU.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, presentava in data 4 aprile 2018 istanza per la concessione della cittadinanza italiana. L’Amministrazione, all’esito dell’istruttoria, con provvedimento del 16 agosto 2022 rigettava la domanda, sulla base del rapporto informativo della Questura di Ragusa del 26 giugno 2020, che aveva espresso parere contrario. Dal rapporto emergono numerosi deferimenti all’Autorità Giudiziaria nel periodo compreso tra il 2012 e il 2021 per reati contro il patrimonio, resistenza a pubblico ufficiale, violazione di domicilio, danneggiamento e violazioni alla disciplina sugli stupefacenti di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990.
La comunicazione di preavviso di rigetto, ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, inviata il 6 maggio 2022, non riceveva riscontro. Il ricorrente impugnava il diniego deducendone l’illegittimità, mentre il Ministero dell’Interno, costituitosi, contestava le censure chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette che la cittadinanza per naturalizzazione costituisce un provvedimento di concessione caratterizzato da “amplissima discrezionalità”, desumibile dalla formula normativa per cui la stessa “può” – e non “deve” – essere concessa. L’attribuzione dello status civitatis comporta, oltre ai diritti politici, anche doveri verso lo Stato-comunità, incidendo sul rapporto tra individuo e collettività e configurandosi come esercizio del potere sovrano dello Stato.
La valutazione demandata all’Amministrazione attiene all’opportunità politico-amministrativa dell’inserimento del richiedente nella comunità nazionale, dovendo questi dimostrare l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi adeguati e una condotta di vita idonea a esprimere integrazione sociale, quale presupposto di una preesistente “cittadinanza sostanziale”. La concessione rappresenta, pertanto, il suggello giuridico di un processo di integrazione già compiuto nei fatti.
Il sindacato giurisdizionale, in ragione della natura discrezionale del potere, deve mantenersi nei limiti del controllo estrinseco e formale, scrutinando esclusivamente le figure sintomatiche dell’eccesso di potere senza alcuna possibilità di valutazione autonoma nel merito. Il Collegio richiama il principio della “pluriqualificazione” dei fatti giuridici, per cui la medesima condotta può assumere rilevanza in diversi settori dell’ordinamento, indipendentemente dall’esito del giudizio penale.
Nel caso di specie, le plurime condotte penalmente rilevanti, poste in essere nel decennio antecedente la domanda, costituiscono elementi sintomatici di un inadeguato livello di integrazione, legittimando la valutazione di inaffidabilità espressa dall’Amministrazione. Il diniego, inoltre, produce effetti solo temporanei, non impedendo la presentazione di una nuova istanza né interferendo con la vita privata e familiare del ricorrente ai sensi dell’art. 8 CEDU. Il Tribunale respinge quindi il ricorso, ritenendo il provvedimento adeguatamente motivato e scevro dalle censure dedotte.
Nota della Redazione
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