Ottemperanza inammissibile senza prova del giudicato e della notifica del titolo esecutivo (TAR Puglia n. 755 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è inammissibile qualora la parte ricorrente non depositi, unitamente al ricorso, la copia autentica del provvedimento di cui chiede l’ottemperanza con la prova del suo passaggio in giudicato, da fornirsi mediante idonea attestazione di cancelleria. La mera dichiarazione del difensore circa la definitività della sentenza ottemperanda non è idonea a sopperire all’assenza di tale attestazione, non potendo la parte far derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.. Costituisce altresì presupposto processuale dell’azione esecutiva l’avvenuta notificazione del titolo esecutivo alla controparte e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla l. n. 30/1997, la cui mancata dimostrazione determina l’inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha proposto ricorso per ottemperanza avverso la sentenza n. 724/2024 del Tribunale di Brindisi, pubblicata l’8.5.2024 e asseritamente passata in giudicato, con cui l’Amministrazione scolastica era stata condannata al pagamento della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2021/2022, oltre rivalutazione e interessi. Il ricorrente ha chiesto al TAR di condannare l’Amministrazione all’esecuzione del giudicato. L’Amministrazione si è costituita in giudizio depositando documentazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente richiamato l’art. 114, comma 2, cod. proc. amm., che impone il deposito in copia autentica del provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza con l’eventuale prova del passaggio in giudicato. Ha quindi evidenziato come, secondo la giurisprudenza consolidata, in assenza della dimostrazione del passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario — da fornirsi attraverso idonea attestazione di cancelleria ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. — il ricorso sia inammissibile per difetto della prova del presupposto dell’azione.
Nel caso di specie, il difensore della parte ricorrente ha dedotto, senza documentarlo, che la decisione ottemperanda fosse passata in giudicato. Il Tribunale ha escluso che la mera attestazione del difensore possa sopperire all’assenza dell’attestazione di cancelleria, richiamando il principio per cui la parte non può far derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore ai fini dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 cod. civ..
Il Collegio ha poi aggiunto un ulteriore profilo di inammissibilità, fondato sull’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla l. n. 30/1997, che impone alle amministrazioni dello Stato di completare le procedure esecutive dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento entro 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, con divieto per il creditore di procedere ad esecuzione forzata prima di tale termine. Tale disposizione trova applicazione anche al giudizio di ottemperanza.
Nella vicenda, il ricorrente non ha dedotto né comprovato di aver effettuato la notificazione del titolo esecutivo nei confronti dell’Amministrazione, omettendo di dimostrare il rispetto del presupposto processuale del decorso del termine dilatorio di 120 giorni, condizione dell’azione esecutiva rilevabile anche d’ufficio. Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile, compensando integralmente le spese di lite tra le parti in ragione della mera costituzione di rito dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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