Nessuna responsabilità del concessionario del Lotto per omesso riversamento (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 236 del 23.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativa per danno erariale a carico del concessionario del gioco del Lotto, la condotta omissiva è configurabile solo in presenza di un preciso e specifico obbligo di attivarsi, il cui contenuto è definito dalla convenzione e dalle modalità fissate dall’amministrazione concedente. Poiché l’art. 20, punto 2, della convenzione impone la segnalazione dei comportamenti illegali e irregolari e delle anomalie “con le modalità definite” dall’A.D.M., e poiché tali modalità sono state individuate nei decreti direttoriali del 2012 e del 2016 mediante la soglia di blocco automatico della raccolta, nessuna omissione è ravvisabile quando la raccolta netta della ricevitoria non abbia mai raggiunto quella soglia. Il mancato funzionamento del portale telematico, inoltre, non integra danno erariale quando la sospensione dei terminali sia comunque avvenuta entro il termine di un’ora previsto dall’allegato 1 allo schema di convenzione.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio la società concessionaria del servizio del Lotto automatizzato chiedendo la condanna al pagamento di € 584.607,73, oltre rivalutazione e interessi, in favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La pretesa nasce dall’omesso riversamento dei proventi del gioco da parte del titolare di una ricevitoria napoletana, già condannato in sede contabile, riferito a tre settimane contabili del luglio 2018.

La Procura ha contestato al concessionario due poste di danno: la prima a titolo di responsabilità sussidiaria per agevolazione colposa nell’omesso riversamento, per non aver segnalato tempestivamente le giocate anomale della ricevitoria; la seconda in proprio, per la mancata resa del servizio, corrispondente agli aggi contrattuali del 6% trattenuti sulla raccolta non riversata. Il concessionario ha eccepito la nullità dell’atto di citazione per violazione dell’art. 87 c.g.c. e, nel merito, l’insussistenza di qualsiasi obbligo di segnalazione, non essendo mai stata superata la soglia di anomalia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di nullità dell’atto di citazione. Dal confronto con l’invito a dedurre non emergono fatti diversi: sono indicate le circostanze rilevanti, gli elementi posti a fondamento della responsabilità e le due poste di danno contestate.

Quanto alla qualificazione della società come agente contabile, la Corte ritiene la questione irrilevante, poiché la giurisdizione contabile si fonda comunque sul rapporto di servizio derivante dalla convenzione avente ad oggetto la concessione di attività e funzioni nell’ambito dei giochi del lotto.

Sul merito, il Collegio muove dalla distinzione tra condotta commissiva e omissiva, richiamando la giurisprudenza contabile e penale: la responsabilità omissiva presuppone la violazione di un preciso e specifico obbligo di agire. L’art. 20, punto 2, della convenzione impone al concessionario di segnalare i comportamenti illegali e irregolari dei punti di raccolta e le anomalie secondo le modalità definite dall’A.D.M. Tali modalità sono state fissate dai decreti direttoriali del 3 agosto 2012 e del 18 novembre 2016, che individuano la soglia di anomalia nella raccolta pari al decuplo della polizza fideiussoria, con tetto massimo di € 200.000,00.

Nel caso concreto, la polizza prestata dal ricevitore era pari a € 19.000,00, con soglia di blocco automatico a € 190.000,00. La raccolta netta della ricevitoria è sempre rimasta inferiore a tale limite, come confermato dall’A.D.M. e dalla stessa Procura. Ne deriva che non si era in presenza di giocate anomale da segnalare: manca dunque l’obbligo violato e, con esso, la condotta omissiva contestata.

Quanto al disservizio del portale telematico, la Corte rileva l’assenza di danno. Il provvedimento di sospensione è stato comunicato al concessionario alle 10,34 e la disattivazione dei terminali è avvenuta alle 10,58, entro il termine di un’ora previsto dall’allegato 1 allo schema di convenzione. Anche se il portale avesse funzionato dalle 10,14, il concessionario avrebbe avuto tempo fino alle 11,14: il malfunzionamento non ha dunque prodotto alcun ritardo. Neppure può dirsi tardivo l’invio dell’elenco degli insoluti, poiché l’A.D.M. poteva accertare la regolarità dei versamenti solo in date successive. Per il principio della ragione più liquida, il Collegio omette ogni ulteriore verifica e respinge la domanda, liquidando le spese in favore del concessionario e a carico dell’Agenzia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *