Operazioni inesistenti: il sindacato di legittimità non diventa un terzo grado di merito (Cass. civ. Sez. 5 n. 4126 del 24.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito. La valutazione delle prove e la scelta tra le risultanze probatorie ritenute idonee a dimostrare i fatti di causa sono riservate al giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica della motivazione. Ne consegue che la ritrattazione delle dichiarazioni rese in sede di verifica non è di per sé sufficiente a inficiare la decisione che abbia fondato il proprio convincimento su elementi oggettivi, come la carenza di mezzi e struttura della società che ha emesso le fatture per operazioni inesistenti.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione costi correlati a operazioni ritenute inesistenti, emettendo avvisi di accertamento per maggiori Irpef, Irap e Iva relativi agli anni d’imposta dal 2006 al 2010 nei confronti della società contribuente. La Commissione tributaria regionale del Veneto aveva rigettato l’appello della società, confermando la legittimità degli avvisi sulla base delle dichiarazioni iniziali del soggetto che aveva emesso le fatture e di altri elementi istruttori.

Avverso tale pronuncia, la società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, deducendo violazione delle norme sulle presunzioni e sulla valutazione delle prove, nonché nullità della sentenza per motivazione apparente, illogica e contraddittoria, oltre a errori processuali relativi all’appello e all’Irap. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso, mentre la direzione provinciale è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi, ritenendoli in parte inammissibili e in parte infondati. Il primo motivo è stato respinto perché la ricorrente mirava a una rivalutazione del ragionamento decisorio del giudice di merito, contrapponendo una propria valutazione del compendio probatorio a quella operata dalla commissione tributaria regionale, attività non consentita in sede di legittimità. La Corte ha ricordato che l’apprezzamento delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, salvo il controllo sulla logicità e coerenza della motivazione.

Quanto ai motivi di nullità per motivazione apparente, illogica o contraddittoria, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata non presentava tali vizi. I giudici di appello avevano infatti fondato la propria decisione su dati obiettivi, quali l’assenza di un contratto tra la società contribuente e il soggetto che aveva emesso le fatture, la totale carenza di mezzi, attrezzature e personale dipendente di quest’ultimo, nonché la mancanza di contabilità e di conto corrente bancario. Tali elementi rendevano inattendibile la tesi della ricorrente e giustificavano il convincimento circa l’inesistenza soggettiva delle operazioni.

La Corte ha inoltre precisato che la ritrattazione successiva del dichiarante non era idonea a inficiare le dichiarazioni rese in sede di verifica, soprattutto alla luce degli elementi oggettivi emersi in fase di indagine. Allo stesso modo, le dichiarazioni dei dipendenti della società, non in posizione di terzietà rispetto al datore di lavoro, non potevano essere ritenute prevalenti. Il giudice di merito aveva quindi legittimamente esercitato il proprio potere di scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute maggiormente significative.

L’ultimo motivo è stato dichiarato inammissibile in quanto privo di autonoma valenza. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente e con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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