Sequestro preventivo finalizzato a confisca: il periculum in mora va sempre motivato (Cass. pen. Sez. VI n. 8388 del 28.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere la concisa motivazione del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio. La necessità di tale motivazione opera sempre, essendo irrilevante la distinzione tra confisca facoltativa e obbligatoria e tra confisca diretta o per equivalente, con la sola eccezione della confisca di cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato. Non è condivisibile la tesi per cui, in caso di sentenza di condanna che disponga la confisca, il sequestro del bene possa prescindere dalla valutazione del periculum. La tesi si pone in contrasto con l’art. 14 Cost., che per i sequestri richiama le garanzie dell’art. 13 Cost., tra cui l’atto motivato dell’autorità giudiziaria.
Il Fatto
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Venezia che aveva respinto l’appello contro il diniego di sequestro preventivo di un immobile, ritenuto profitto del reato di cui all’art. 353 cod. pen. Il sequestro era finalizzato alla confisca, già disposta con la sentenza di condanna di primo grado.
Sia la Corte di appello sia il Tribunale del riesame avevano rigettato la richiesta per l’assenza di una corretta visura catastale e, soprattutto, del requisito del periculum in mora, non evidenziato dal richiedente. Il ricorrente ha dedotto la violazione di legge, sostenendo che, essendo stata la confisca già disposta in sentenza su un bene libero, il periculum non sarebbe richiesto.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Il principio posto a fondamento della decisione è che il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare ai criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura reale.
La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza, in particolare Sez. 6 n. 20649 del 15/02/2023, secondo cui la necessità di tale motivazione opera sempre, essendo irrilevante la distinzione tra confisca facoltativa e obbligatoria e tra confisca diretta o per equivalente. La sola eccezione riguarda la confisca di cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, come precisato da Sez. 3 n. 47054 del 22/09/2022.
Nel caso concreto, l’ordinanza impugnata aveva evidenziato che, a distanza di nove anni dai fatti, l’immobile era ancora intestato alla società riconducibile all’imputato e che all’interno continuava a risiedere un familiare di quest’ultimo, ristretto in carcere. Il Tribunale aveva concluso che, essendo immutato lo stato di fatto e non avendo la Procura generale fornito alcun elemento concreto sull’attualità del pericolo di dispersione, l’appello andava rigettato. Tale valutazione è stata ritenuta non illogica.
La Corte ha respinto la prospettazione del ricorrente secondo cui, in presenza di una sentenza di condanna che dispone la confisca, il sequestro potrebbe prescindere dalla valutazione del periculum. Trattandosi di provvedimento cautelare che incide sulla proprietà e disponibilità del bene ante iudicatum, la tesi contrasta con l’art. 14 Cost., che per i sequestri prevede le medesime garanzie dell’art. 13 Cost.
Quanto al richiamo all’art. 322-ter cod. pen., la Corte ha rilevato che il principio della sufficienza del mero presupposto della confiscabilità del bene, in presenza del fumus di uno dei delitti contro la pubblica amministrazione, non è applicabile. Il reato di cui all’art. 353 cod. pen. non è contemplato tra le fattispecie per le quali opera il sequestro di cui alla citata disposizione.
Nota della Redazione
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