Giudizio di rinvio e valutazione autonoma delle risultanze istruttorie (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9080 del 06.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di rinvio che non si sostituisce ad altra precedente pronuncia, ma statuisce direttamente sulle domande delle parti, adempie al proprio compito anche quando richiama la decisione di primo grado, purché proceda a una autonoma valutazione delle risultanze istruttorie acquisite. Le censure che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione o di omesso esame circa un fatto decisivo, mirino in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti, sono inammissibili. L’accertamento sulla genuinità degli appalti e sulla sussistenza dell’interposizione illecita di manodopera costituisce valutazione di fatto, adeguatamente motivata, incensurabile in sede di legittimità.
Il Fatto
I lavoratori dipendenti di una società appaltatrice avevano agito per l’accertamento dell’interposizione illecita di manodopera e per il riconoscimento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della committente, con la quale l’appaltatrice aveva stipulato un contratto di appalto di servizi logistici. Il Tribunale aveva parzialmente accolto la domanda per il periodo successivo al 12 dicembre 2003, data di trasformazione della committente in società per azioni. La Corte di appello, in riforma, aveva rigettato integralmente la domanda.
La Cassazione, con una prima pronuncia, aveva cassato la sentenza di appello per motivazione apparente, rilevando che questa aveva mutuato una diversa ricostruzione in fatto da fonti istruttorie estranee al giudizio. Riassunto il processo, la Corte di appello di Roma, in diversa composizione, ha ritenuto la sussistenza di plurimi indizi della mancanza di genuinità dei contratti di appalto, confermando la costituzione del rapporto di lavoro di fatto dal 12.12.2003. La committente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il primo motivo, con cui la ricorrente deduceva che il giudice di rinvio avrebbe distorto la funzione del giudizio di rinvio, richiamando la pronuncia di primo grado, ormai caducata, senza procedere a un diretto esame delle domande. Il motivo è dichiarato infondato. La Corte richiama il principio per cui la sentenza di appello che abbia riformato quella di primo grado, se a sua volta cassata con rinvio, non determina la reviviscenza della prima pronuncia.
Tuttavia, i giudici precisano che, nella specie, la sentenza del giudice di rinvio non si sostituisce ad altra precedente pronuncia, ma statuisce direttamente sulle domande delle parti. Pur richiamando la decisione del Tribunale, essa ha analizzato le risultanze istruttorie acquisite, procedendo a una autonoma valutazione e a una propria delibazione sugli atti processuali, senza incorrere nelle violazioni denunciate.
Il secondo, il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, sono anch’essi infondati. La Corte rileva che le censure, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge e di vizi di motivazione, degradano verso l’inammissibile richiesta di rivalutazione dei fatti storici. Esse pongono a presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti, travalicando il modello legale di denuncia. Richiama sul punto le Sezioni Unite n. 33476 del 2019 e n. 33373 del 2019.
Nel merito, la Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza di plurimi indizi e prove della mancanza di genuinità dei contratti di appalto, indizi non interamente emersi negli altri giudizi, così spiegando la difformità della decisione rispetto alle altre. L’accertamento ha riguardato sia i lavoratori per i quali rilevava la legge n. 1369/1960, sia quelli soggetti al regime del d.lgs. n. 276/2003. Quanto alla dedotta natura pubblica dell’ente prima della trasformazione, la Corte ha confermato che il giudice di rinvio ha correttamente accertato il fenomeno dell’interposizione, facendo decorrere la conversione dei rapporti di lavoro dalle rispettive date in ossequio alle disposizioni normative ratione temporis vigenti.
Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità. La Corte esclude la sussistenza dei presupposti per la responsabilità processuale aggravata, non risultando mala fede o colpa grave né abuso dello strumento processuale.
Nota della Redazione
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