Blocco stipendiale e progressioni di carriera nel pubblico impiego contrattualizzato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18877 del 10.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il blocco delle progressioni economiche previsto dall’art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, si applica a ogni progressione di carriera comunque denominata, comprese quelle subordinate ad apposite verifiche della parte datoriale e al conferimento di nuovi incarichi. La disciplina normativa produce effetti esclusivamente giuridici e non determina alcun incremento retributivo per gli anni oggetto di blocco. Ne consegue che il dipendente non vanta alcun diritto alle differenze stipendiali relative a tale periodo, né la condotta della pubblica amministrazione, che abbia tardato nella valutazione di professionalità, integra di per sé un danno risarcibile, in difetto di ulteriori e specifiche allegazioni.

Il Fatto

La ricorrente, dirigente medico in regime di rapporto di esclusività, dipendente dell’azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, agiva in giudizio per ottenere il riconoscimento della progressione stipendiale. L’Azienda, pur avendole conferito un incarico dirigenziale con decorrenza giuridica dal 1.1.2011, le aveva negato le relative indennità dalla medesima data, invocando il blocco delle progressioni di carriera disposto dalla normativa richiamata.

Il Tribunale di Lamezia Terme aveva accolto la domanda, retrodatando la progressione al 1.1.2011 e riconoscendo le differenze retributive per il periodo 2011-2014, sebbene a titolo risarcitorio, ravvisando un ritardo colpevole nella valutazione di professionalità. La Corte d’Appello di Catanzaro, in riforma, rigettava ogni pretesa, escludendo sia il diritto alle retribuzioni sia quello al risarcimento. La lavoratrice proponeva quindi ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione centrale dell’ambito di applicazione del blocco stipendiale. La ricorrente sosteneva che il divieto operasse solo sul trattamento economico ordinariamente spettante e non sulle ipotesi di conferimento di nuovi incarichi, qualificate come eventi straordinari generativi di un diritto soggettivo.

La Corte respinge tale impostazione richiamando la pronuncia Cass. n. 34724 del 2023, secondo cui l’art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010 si applica anche alle progressioni verticali disposte a seguito di concorsi interni che comportino l’inquadramento in aree funzionali superiori, con novazione oggettiva del rapporto. Il principio affermato è che gli aumenti non sono dovuti in alcun caso di progressione di carriera, anche quando questa non sia automatica.

Il Collegio dichiara di conformarsi a tale insegnamento, con rinvio, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., al percorso argomentativo della pronuncia richiamata, rigettando il primo motivo. La norma, nella parte in cui prevede che le progressioni hanno effetto per gli anni considerati ai fini esclusivamente giuridici, non consente alcuna deroga fondata sulla natura dell’incarico.

Il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 2909 cod. civ., è dichiarato inammissibile perché non si confronta con il decisum. La Corte d’Appello ha fondato il rigetto sulla ratio decidendi principale dell’applicabilità del blocco, motivando comunque le ragioni di tale applicazione; il passaggio sul giudicato per carenza di appello incidentale resta quindi ininfluente.

Anche la censura residua è inammissibile. Affermato che la lavoratrice non ha diritto agli aumenti per il periodo oggetto di causa, non rileva, ai fini risarcitori, che l’amministrazione abbia tardato nella valutazione, in difetto di ulteriori e specifiche deduzioni su diverse ragioni di danno. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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