Sussiste la giurisdizione amministrativa sul diniego di ammissione alla massa passiva dell’OSL (C.G.A.R.S. n. 495 del 20.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La deliberazione con cui l’Organo Straordinario di Liquidazione nega l’ammissione di un credito alla massa passiva del dissesto è provvedimento amministrativo a contenuto autoritativo, espressione di un potere di accertamento e liquidazione, e rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo. L’art. 172, comma 1, lett. d), cod. giust. cont. ha carattere speciale ed eccezionale rispetto al riparto costituzionale, non ammette interpretazioni estensive o analogiche e postula il concorso cumulativo di due presupposti: una norma primaria che tipizzi la devoluzione alla Corte dei Conti e una controversia vertente su contabilità pubblica in senso tecnico. La mera incidenza finanziaria della lite non basta a fondare la giurisdizione contabile. Rileva il petitum sostanziale e la causa petendi, non la prospettazione formale delle parti: l’ente locale che agisce verso la gestione straordinaria cura un interesse pubblicistico alla sana gestione finanziaria, non un diritto soggettivo di credito.
Il Fatto
Il Comune ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi degli artt. 244 e ss. del d.lgs. n. 267/2000, con conseguente nomina dell’Organo Straordinario di Liquidazione. Nel corso della procedura l’ente ha chiesto l’ammissione al passivo per euro 1.744.079,06, corrispondenti al disavanzo di cassa accertato al 1° gennaio 2019 su fondi a destinazione vincolata, impiegati per finalità diverse e non ricostituiti.
L’O.S.L. ha respinto l’istanza con deliberazione n. 41 del 26 marzo 2024, qualificando le risorse del programma PRUSST come estranee alla contabilità comunale e rilevando la mancata risposta alle richieste istruttorie. Il TAR Sicilia, sede di Catania, ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto assoluto di giurisdizione, ritenendo la materia devoluta alla magistratura contabile ex art. 172, comma 1, lett. d), cod. giust. cont.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il Titolo VIII del d.lgs. n. 267/2000 come sistema di separazione funzionale tra gestione ordinaria e gestione straordinaria. L’art. 252, comma 4, integrato dall’art. 5, comma 2, del d.l. n. 80/2004, fissa il criterio cronologico di imputazione al 31 dicembre dell’anno precedente l’ipotesi di bilancio riequilibrato. L’art. 36 del d.l. n. 50/2017 ha attribuito all’organo straordinario la gestione dei residui dei fondi vincolati. Richiamata l’Adunanza Plenaria n. 1 del 2022 e la C.G.A. n. 7 del 2024, il Consiglio conferma che i debiti correlati a fatti anteriori rientrano nella competenza dell’O.S.L..
Il punto qualificante è la natura dell’atto. La deliberazione di diniego non è espressione di funzione meramente contabile né regolazione paritaria: è provvedimento autoritativo ex artt. 254 e 256 del d.lgs. n. 267/2000, adottato all’esito di istruttoria e con motivazione formale, idoneo a incidere su interessi legittimi. L’organo opera nell’alveo del diritto amministrativo.
Il Collegio esclude l’applicazione estensiva dell’art. 172, comma 1, lett. d), cod. giust. cont.. La norma, eccezionale rispetto al riparto sancito dagli artt. 24, 103 e 113 Cost., richiede due presupposti cumulativi: una previsione primaria specifica e una lite su contabilità pubblica in senso tecnico, come il giudizio sul conto o il danno erariale (Sez. III n. 3 del 9 gennaio 2020). La sola gestione di risorse pubbliche non fonda la giurisdizione contabile.
Il Consiglio applica il criterio del petitum sostanziale elaborato dalle Sezioni Unite civili: conta la natura intrinseca della situazione azionata, non la prospettazione formale. Il Comune non vanta un diritto soggettivo alla soddisfazione del credito, ma persegue la corretta gestione della propria finanza e il graduale riequilibrio dei conti. L’eventuale diritto soggettivo dei terzi resta estraneo al thema decidendum.
Accolto l’appello sul pregiudiziale motivo di giurisdizione, la sentenza è annullata con rinvio al TAR ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a. Spese del doppio grado compensate.
Nota della Redazione
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