Sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita per il personale della Polizia di Stato (TAR Sicilia n. 2236 del 17.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 continua a fondare il diritto del personale della Polizia di Stato all’inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990, disposta dall’art. 2268, comma 872, del d.lgs. n. 66/2010, non produce la reviviscenza dell’originario art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 397/1987: la norma sostitutiva ha esaurito il proprio contenuto precettivo e i richiami normativi si intendono riferiti alla disciplina del 1990. Il richiamo operato dall’art. 4 del d.lgs. n. 165/1987 a una disposizione abrogata è tamquam non esset. Il beneficio spetta ai soli appartenenti alla Polizia di Stato e alle forze di polizia individuate dall’art. 16 della legge n. 121/1981. La domanda è tempestiva secondo l’insegnamento del Consiglio di Stato n. 1231 del 2019.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato e congedato a domanda, ha chiesto l’accertamento del diritto ai benefici economici dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la condanna dell’INPS a rideterminare l’indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali, con rivalutazione e interessi.
L’Istituto si è costituito in giudizio contestando la pretesa. La causa è stata discussa all’udienza del 12 giugno 2024 e posta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso richiamando per relationem le articolate ragioni della sentenza del CGA n. 865 del 2022, confermata dal Consiglio di Stato, Sez. II, n. 10523 del 2023. Il nodo interpretativo riguarda l’eventuale abrogazione dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 397/1987 e le conseguenze sui richiami normativi.
La previsione originaria è stata sostituita dall’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990. La successiva abrogazione di tale norma per effetto dell’art. 2268, comma 872, del d.lgs. n. 66/2010 non determina la reviviscenza della formulazione iniziale. Il contenuto precettivo originario è venuto meno con la sostituzione operata nel 1990.
Ne deriva che tutti i richiami all’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 397/1987 devono intendersi effettuati alla disciplina dell’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990, ancorché l’intestazione formale della norma resti quella originaria. La conclusione vale anche per il richiamo contenuto nell’art. 4 del d.lgs. n. 165/1987, che rinvia a una disposizione ormai tamquam non esset.
Quanto all’ambito soggettivo, la sentenza del CGA n. 1329 del 2022 precisa che l’art. 6-bis si applica agli appartenenti alla Polizia di Stato e alle forze di polizia individuate dall’art. 16 della legge n. 121/1981, con esclusione della Marina militare e dell’Aeronautica. Sulla tempestività dell’istanza rileva il richiamo al Consiglio di Stato n. 1231 del 2019.
Il ricorso è pertanto accolto. L’INPS è condannato a corrispondere quanto dovuto in applicazione dell’art. 6-bis, oltre rivalutazione e interessi ai sensi dell’art. 16, sesto comma, della legge n. 724/1994, dalla maturazione del diritto sino all’effettivo soddisfo. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione al procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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