L’imposta di soggiorno e la qualifica di agente contabile del gestore (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 105 del 04.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il gestore di un esercizio ricettivo che riscuote e riversa l’imposta di soggiorno istituita dalla normativa provinciale è agente contabile, in quanto ha il maneggio di denaro destinato all’ente pubblico. La qualifica di sostituto d’imposta e quella di agente contabile assolvono a funzioni diverse e possono coesistere in capo al medesimo soggetto, senza che l’assoggettamento alla giurisdizione tributaria escluda la giurisdizione contabile. Il maneggio di denaro pubblico genera ex se l’obbligo della resa del conto. È irrilevante, ai fini dell’obbligo di rendere il conto, il regolare riversamento delle somme riscosse, poiché oggetto di contestazione è la mancata presentazione del conto e non la sua regolarità.

Il Fatto

Il gestore di un agriturismo ha proposto opposizione, ai sensi dell’art. 142 c.g.c., avverso il decreto con cui la Sezione giurisdizionale aveva disposto la compilazione d’ufficio dei conti giudiziali relativi all’imposta di soggiorno per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, a cura del comune e a spese dell’agente contabile, applicando una sanzione di euro 1.000,00.

La ricorrente sosteneva che, in base alla legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9 e al decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, i gestori degli esercizi ricettivi non siano agenti contabili ma sostituti d’imposta, tenuti a riscuotere e riversare l’imposta e a presentare le dichiarazioni, non a redigere e inviare il conto giudiziale. La Procura regionale eccepiva la tardività e l’inammissibilità del ricorso, per essere la qualifica di agente contabile già acclarata con un precedente decreto non impugnato, e nel merito ne chiedeva il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente disatteso l’eccezione di tardività. La fattispecie è a formazione progressiva, con la conseguenza che avverso il decreto precedente non si è formato alcun giudicato.

Nel merito, la Corte ha precisato che il decreto impugnato richiama correttamente la normativa provinciale e qualifica il gestore come sostituto d’imposta, attribuendogli al tempo stesso la qualifica di agente contabile, in quanto avente il maneggio di denaro pubblico.

La giurisprudenza contabile ha evidenziato l’irrilevanza dell’assoggettamento alla giustizia tributaria, potendo il medesimo soggetto essere sottoposto contemporaneamente anche alla giurisdizione contabile qualora vi sia stato maneggio di denaro pubblico (Sez. 2^ App. n. 184/2024). Le qualifiche di responsabile (o sostituto) d’imposta e di agente contabile assolvono infatti a funzioni diverse (Sez. 1^ App. n. 410/2018).

L’agente contabile ha l’obbligo di riversare quanto riscosso e di porre in essere gli adempimenti previsti dalla normativa primaria e secondaria, in una fisiologica dinamica impositiva e quale autonomo titolo di responsabilità in caso di omesso riversamento. Le attività di riscossione e riversamento di denaro implicano la disponibilità materiale di somme destinate all’ente pubblico e, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale (Corte cost. n. 114/1975 e n. 292/2002), il maneggio di denaro pubblico genera ex se l’obbligo della resa del conto.

Il Collegio ha infine ritenuto irrilevante, rispetto all’obbligo di rendere il conto, la circostanza che le somme riscosse siano sempre state regolarmente riversate, essendo in contestazione la mancata presentazione del conto e non la sua regolarità. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese in ragione della particolarità connessa al diverso regime definitorio recato dalla normativa provinciale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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