Giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sulle concessioni di acque sorgentizie (TAR Sicilia n. 444 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Spetta al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, e non al giudice amministrativo, la cognizione delle controversie concernenti l’annullamento del provvedimento con cui l’amministrazione regionale assenta la concessione in sanatoria per la derivazione di acque sorgentizie destinate all’approvvigionamento idropotabile. Ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. a), R.D. n. 1775 del 1933, sono devolute al giudice speciale le impugnazioni dei provvedimenti che, per la loro incidenza sulla realizzazione o sull’esercizio di opere idrauliche riguardanti acque pubbliche, concorrono a disciplinarne le modalità d’uso, anche quando adottati da organi non preposti alla cura delle acque. L’art. 144 R.D. n. 1775 del 1933 radica in capo al medesimo giudice le controversie relative alle acque sotterranee e a quelle concernenti la ricerca, l’estrazione e l’utilizzazione delle stesse, sempre che sia interessata la pubblica amministrazione. Il riparto di giurisdizione prescinde dalla natura definitiva o endoprocedimentale dell’atto impugnato.
Il Fatto
La società ricorrente è titolare di una concessione per estrazione di acque minerali insistente su un’area limitrofa a quella interessata dal provvedimento impugnato. Il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, con D.D.G. n. 1534 del 25 settembre 2024, ha accolto l’istanza del Comune per una concessione in sanatoria avente ad oggetto la derivazione di acque superficiali sorgentizie da diciannove sorgenti, per l’approvvigionamento idropotabile del medesimo ente.
La società ha impugnato tale decreto davanti al giudice amministrativo, deducendo la violazione delle norme procedimentali in materia di acque, il difetto di istruttoria e di motivazione, l’omessa considerazione delle proprie opposizioni e il difetto di competenza dell’organo che ha emanato l’atto. Le amministrazioni intimate e il Comune si sono costituiti, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via prioritaria le eccezioni di difetto di giurisdizione, ritenendole fondate. Il percorso argomentativo muove dall’art. 140 R.D. n. 1775 del 1933, che devolve ai Tribunali delle acque pubbliche le controversie aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica, per poi richiamare l’art. 143, che attribuisce al Tribunale Superiore le impugnazioni dei provvedimenti definitivi in materia di acque pubbliche.
Il giudice si sofferma sull’ampiezza della clausola di devoluzione, come ricostruita dalla giurisprudenza di legittimità citata: rientrano nella cognizione del giudice speciale tutti i giudizi in cui si discuta della validità di un atto che incidе direttamente sul modo di utilizzazione delle acque pubbliche, anche quando adottato nell’esercizio di poteri non strettamente attinenti alla materia.
Nel caso concreto, la concessione per la derivazione di acque sorgentizie finalizzata all’approvvigionamento idropotabile incide sul regime delle acque pubbliche, poiché tali sono le acque sotterranee per espressa previsione dell’art. 1, comma 1, D.P.R. n. 238 del 1999. Il Collegio ritiene assorbente, sul punto, l’art. 144 R.D. n. 1775 del 1933, che radica la competenza del giudice speciale sulle controversie relative alle acque sotterranee quando sia interessata la pubblica amministrazione.
La circostanza che il provvedimento impugnato sia stato qualificato come endoprocedimentale, in ragione della successiva rettifica operata con altro decreto, non assume rilievo: la giurisdizione del giudice speciale sussiste in ogni caso rispetto alla domanda di annullamento. Il Collegio richiama sul punto propri precedenti in analoghe controversie avviate dalla stessa ricorrente.
Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, con riproposizione del processo davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm. Le spese di lite sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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