Ottemperanza per la carta del docente (TAR Lombardia n. 2694 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inottemperanza al giudicato del giudice ordinario è dichiarata dal giudice amministrativo allorché, decorso il termine previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30 del 1997 per l’adempimento spontaneo dell’obbligazione pecuniaria, l’amministrazione non abbia provveduto a dare esecuzione alla sentenza. Il ricorso per ottemperanza risulta così procedibile e fondato quando la pretesa creditoria sia sorretta da idonea documentazione e l’amministrazione non abbia dedotto l’avvenuto adempimento.
Il Fatto
Il ricorrente, un docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Varese una sentenza, passata in giudicato, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a riconoscergli la carta del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, per un importo complessivo di 2.500,00 euro. La sentenza era stata notificata al Ministero il 7 aprile 2025, ma l’amministrazione non aveva provveduto all’adempimento.
Il docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, deducendo l’inadempimento dell’amministrazione al giudicato. Il Ministero si è costituito in giudizio con atto di mera forma, senza dedurre argomenti nel merito.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso: risulta decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza previsto dall’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669 per l’esecuzione spontanea dei provvedimenti giurisdizionali, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Nel merito, il collegio ha ritenuto il ricorso fondato. La pretesa è sorretta da idonea documentazione, essendo stato attestato il passaggio in giudicato della sentenza dalla cancelleria del Tribunale, e l’amministrazione non ha dedotto di aver provveduto ad adempiere. Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l’inottemperanza e assegnando al Ministero il termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito al ricorrente degli importi riconosciuti.
Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, il TAR ha nominato fin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. Tali funzioni saranno assunte solo qualora il creditore investa direttamente il commissario con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’amministrazione. Il commissario provvederà entro i successivi sessanta giorni, determinando definitivamente l’importo ancora dovuto e adottando gli atti necessari direttamente o tramite funzionario delegato. Nessun compenso è dovuto al commissario, trattandosi di funzioni rientranti nei suoi compiti istituzionali.
Quanto alle spese di lite, il TAR le ha poste a carico dell’amministrazione soccombente, liquidandole in 800,00 euro per compensi e spese, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario. La liquidazione ha tenuto conto del limitato impegno difensivo richiesto, trattandosi di causa seriale in materia di carta del docente che non comporta l’esame di specifiche questioni di fatto e di diritto, in linea con la giurisprudenza citata del Consiglio di Stato, Sez. VII, 24 aprile 2026, n. 3221.
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Nota della Redazione
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