Improcedibilità del ricorso avverso il silenzio per sopravvenuto preavviso di rigetto (TAR Sardegna n. 440 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di accertamento dell’illegittimità del silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., la sopravvenuta adozione di un atto endoprocedimentale, quale il preavviso di rigetto, non è idonea a determinare la cessazione della materia del contendere, attesa la sua natura non provvedimentale e la sua inidoneità a superare l’inerzia dell’Amministrazione. La domanda di cessazione della materia del contendere formulata dal ricorrente in ragione di tale atto esprime, tuttavia, un sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso per tale sopravvenuta causa.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un progetto per la costruzione e l’esercizio di un impianto eolico della potenza di 22,5 MWp nei Comuni di Porto Torres e Sassari, aveva trasmesso alla Regione Autonoma della Sardegna l’istanza di avvio del procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003. Ritenendo la Regione rimasta inerte, la società aveva proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e della sussistenza dell’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento.
Costituitasi in giudizio per resistere, la Regione aveva comunicato alla ricorrente, nelle more del giudizio, un preavviso di rigetto dell’istanza di Autorizzazione Unica. In vista della trattazione camerale, la ricorrente aveva depositato memoria con la quale, ritenendo l’adozione del preavviso di rigetto un elemento sopravvenuto idoneo a superare l’inerzia, aveva domandato la cessazione della materia del contendere, con condanna dell’Amministrazione alle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha preliminarmente rilevato che la cessazione della materia del contendere postula il conseguimento, da parte del ricorrente, dell’utilità sostanziale perseguita con il ricorso, ovvero l’adozione di un provvedimento espresso che faccia venire meno l’interesse alla decisione. Tale effetto non può derivare dall’adozione del preavviso di rigetto, che costituisce atto a contenuto non provvedimentale, inserito nell’ambito del procedimento e privo di efficacia esterna.
Il Collegio ha pertanto escluso che il preavviso di rigetto fosse idoneo a determinare il superamento dell’inerzia dell’Amministrazione e, dunque, a fondare una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Cionondimeno, il Collegio ha osservato come, dalla stessa domanda di cessazione della materia del contendere formulata dalla ricorrente, fosse comunque possibile desumere il sopravvenuto difetto di interesse della stessa alla decisione nel merito del ricorso. La ricorrente, infatti, aveva qualificato l’atto sopravvenuto come satisfattivo della propria pretesa processuale, manifestando così un disinteresse all’accertamento giurisdizionale dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione.
In ragione di tale sopravvenuta carenza di interesse, il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile, disponendo la compensazione delle spese di lite in ragione della definizione in rito del giudizio. La pronuncia chiarisce, sul piano processuale, la distinzione tra il preavviso di rigetto, atto endoprocedimentale non impugnabile e non satisfattivo, e l’interesse alla decisione del giudizio avverso il silenzio, che può venire meno anche per effetto di valutazioni espresse dalla stessa parte ricorrente.
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Nota della Redazione
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