Cessazione della materia del contendere per sottoscrizione del contratto di filiera (TAR Lazio n. 13593 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., presuppone il pieno soddisfacimento, per fatto dell’Amministrazione ed in via extragiudiziale, della pretesa dedotta in giudizio, della quale viene riconosciuta la fondatezza, e il correlato conseguimento dell’utilità cui aspira il ricorrente. La sottoscrizione del contratto di filiera e il riconoscimento del beneficio economico costituiscono elementi essenziali da cui desumere il pieno soddisfacimento della pretesa sostanziale, rendendo inutile la prosecuzione del processo e precludendo qualsiasi ulteriore utilità concreta dall’annullamento dei provvedimenti impugnati.
Il Fatto
La società ricorrente, capofila mandataria di un’ATS del comparto agricolo, ha impugnato gli atti del V Bando dei Contratti di filiera, deducendo l’illegittima collocazione del proprio programma al n. 113 della graduatoria definitiva, con punteggio ritenuto erroneo e inferiore a quello spettante. Con successivi motivi aggiunti, il ricorrente ha esteso il gravame agli atti sopravvenuti, concernenti le modalità di presentazione delle proposte definitive e l’esclusione di alcuni soggetti beneficiari appartenenti alla filiera.
Nel corso del giudizio, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio e la conversione del rito in quello speciale. Con successiva ordinanza, la trattazione della causa è stata differita per consentire lo svolgimento dell’istruttoria da parte di ISMEA sul progetto della ricorrente. In esito a tale istruttoria, è stato prodotto in giudizio il contratto di filiera sottoscritto tra le parti.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accertato che la sottoscrizione del contratto di filiera tra l’Amministrazione e il soggetto proponente determina l’integrale soddisfacimento della pretesa sostanziale azionata con il ricorso. Il conseguimento del beneficio economico, riconosciuto in via extragiudiziale per fatto dell’Amministrazione, rende oggettivamente venuta meno la lite, atteso che il ricorrente non potrebbe conseguire alcuna utilità ulteriore dall’ipotetico annullamento dei provvedimenti impugnati.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere trova il proprio fondamento normativo nell’art. 34, comma 5, c.p.a., che attribuisce al giudice il potere di dichiararla quando, nel corso del giudizio, risulti che l’Amministrazione ha provveduto a soddisfare la pretesa del ricorrente. Il presupposto indefettibile è costituito dal riconoscimento della fondatezza della domanda, desumibile dal comportamento satisfattivo dell’Amministrazione.
Nel caso di specie, l’avvenuta stipulazione del contratto di filiera e il correlato riconoscimento del finanziamento integrano gli estremi del pieno soddisfacimento della pretesa, non residuando alcun margine di utilità ulteriore per il ricorrente, né alcuna questione che giustifichi la prosecuzione del giudizio. Il Tribunale ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, compensando integralmente le spese di lite in ragione della particolare complessità delle questioni trattate e del contegno processuale delle parti.
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Nota della Redazione
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