Legittimo l’affidamento a un’associazione sportiva della gestione di spazi culturali (TAR Marche n. 509 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’avviso pubblico per l’affidamento in gestione di spazi destinati ad attività culturali che si rivolge alle associazioni iscritte all’albo comunale attive nella promozione socioculturale non preclude la partecipazione alle associazioni sportive, con la conseguenza che l’assegnazione a una di esse non integra violazione della lex specialis. Le valutazioni tecniche della commissione giudicatrice sono sindacabili dal giudice amministrativo nei soli limiti della manifesta irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, travisamento dei fatti, non intellegibilità e trasparenza. La mancata esplicitazione dei criteri di nomina dei commissari nella determina non determina l’illegittimità della procedura se non si dimostra il riflesso viziante sull’esito della selezione. Rientra nell’autonomia organizzativa dell’ente territoriale l’assegnazione del procedimento a un ufficio non estraneo alla materia.
Il Fatto
Per individuare il soggetto cui affidare la concessione dei locali dell’ex cinema di Villa Potenza, il Comune di Macerata ha emanato un avviso pubblico il 29.09.2014. Con determina del 24.11.2014 gli spazi sono stati assegnati all’associazione risultata vincitrice, di natura sportiva. La ricorrente, associazione culturale che aveva presentato la propria proposta progettuale, ha impugnato l’assegnazione insieme agli atti presupposti, contestando la violazione del bando, l’errata valutazione comparativa delle proposte, la mancanza dei criteri valutativi e la composizione della commissione.
Con ordinanza n. 100 del 02.04.2015, non appellata, la domanda cautelare è stata respinta. La ricorrente ha poi proposto motivi aggiunti, depositati il 16.04.2015, per gravare un verbale di riunione e una delibera consiliare. Dopo istanze di rinvio congiunte per una transazione poi non conclusa, la causa è trattenuta in decisione all’udienza straordinaria del 13.03.2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma, all’esito dell’esame di merito, le statuizioni espresse in sede cautelare. La finalità dell’avviso era raccogliere proposte per lo sviluppo di attività culturali nella frazione e valorizzare la vocazione polivalente della struttura, ritenuta idonea a soddisfare i molteplici interessi pubblici dell’amministrazione. L’avviso si rivolgeva alle associazioni iscritte all’albo comunale e attive nella promozione socioculturale, senza prevedere alcuna preclusione per le associazioni sportive: nessuna violazione del bando è dunque configurabile.
Quanto alla contestazione delle valutazioni comparative, il Tribunale richiama il consolidato indirizzo per cui l’operato delle commissioni è ammesso al vaglio di legittimità entro i limiti della manifesta irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, travisamento di fatto, non intellegibilità e trasparenza, citando Consiglio di Stato sez. III, 25/7/2025, n. 6663, Consiglio di Stato sez. III, 26/8/2025, n. 7113 e Consiglio di Stato sez. III, 11/12/2024, n. 9972. Nel caso concreto non emergono palesi illogicità o travisamenti, ma solo valutazioni soggettive difformi rispetto a quelle della commissione, sicché le critiche sono respinte. I criteri valutativi erano contenuti nello stesso avviso pubblico.
Il secondo motivo è disatteso perché non vengono censurati i curricula dei commissari né la loro idoneità, ma solo l’assenza di criteri espliciti nella determina di nomina, senza allegare il riflesso viziante sull’esito della procedura. Il terzo motivo non merita accoglimento, poiché l’assegnazione dei procedimenti ai vari uffici rientra nell’autonomia organizzativa dell’ente e l’ufficio individuato non è estraneo alla materia dell’avviso, di rilevanza sociale.
I motivi aggiunti sono dichiarati inammissibili per carenza di interesse: gli atti impugnati non hanno natura provvedimentale né sono lesivi. Il verbale si limita ad attestare i fatti svoltisi e la delibera consiliare contiene atti politici. Le spese sono compensate, anche in ragione del carattere risalente della controversia.
Nota della Redazione
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