Graduatorie concorsuali scolastiche: nessun obbligo di pubblicare l’elenco degli idonei (TAR Lazio n. 3404 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina speciale del concorso ordinario per l’accesso ai ruoli del personale docente, bandito in attuazione del PNRR, non impone la formazione e la pubblicazione, accanto alla graduatoria dei vincitori, di un elenco graduato dei candidati idonei che hanno superato le prove. La posizione dell’idoneo non vincitore integra una mera aspettativa all’assunzione, non tutelabile in via autonoma, in ragione dell’ampia discrezionalità che l’amministrazione conserva sullo scorrimento. La previsione che limita la graduatoria ai posti banditi, salva l’integrazione per rinunce, è ragionevole e non contrasta con fonti costituzionali o sovranazionali, stante il carattere straordinario della procedura e le esigenze di celerità. L’idoneo può comunque esercitare l’accesso agli atti per conoscere il proprio punteggio e gli scorrimenti intervenuti.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti precari in possesso dei requisiti di partecipazione, hanno preso parte al concorso ordinario bandito con il D.D. n. 2575 del 6 dicembre 2023 per diverse classi di concorso, superando le prove con un punteggio complessivo non inferiore a 70 punti su 100. Non essendo stati inseriti nella graduatoria di merito dei vincitori, hanno impugnato le graduatorie definitive pubblicate dai competenti uffici scolastici regionali, unitamente agli atti presupposti.
Oggetto di contestazione sono il D.M. n. 326/2021, il D.M. n. 205/2023 e il D.D. n. 78/2024, nella parte in cui limitano la graduatoria ai posti banditi, così precludendo la pubblicazione di un elenco dei candidati idonei utilizzabile per le assunzioni. I ricorrenti hanno chiesto anche la condanna dell’amministrazione all’adozione dei provvedimenti necessari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dapprima disposto l’estromissione del Ministero dell’economia e delle finanze, accertata l’estraneità rispetto alla misura, il cui titolare è unicamente il Ministero dell’istruzione e del merito. Ha poi rilevato seri dubbi di inammissibilità del ricorso, in quanto collettivo e cumulativo: le graduatorie impugnate riguardano singoli ricorrenti e non un’unica posizione sostanziale identica.
Nel merito, il Tribunale si è conformato ai propri precedenti, richiamando la sentenza TAR Lazio, III-bis, n. 8361 del 29 aprile 2025. La disciplina del concorso è dettata da norme di legge ordinaria speciale — l’art. 59, commi 10 e 11, d.l. n. 73/2021 — che escludono la necessità di una graduatoria estesa o separata degli idonei. Le censure fondate su norme pari ordinate non possono, pertanto, essere accolte.
Il Collegio ha aggiunto che la pubblicazione dell’elenco degli idonei non costituisce misura necessaria per il superamento del precariato scolastico: un successivo concorso supererebbe comunque tale graduatoria, e gli idonei conservano la possibilità di agire in sede di giurisdizione ordinaria per la conversione del contratto a termine. Quanto alla posizione degli idonei, essa è di mera aspettativa, non tutelabile in questa fase, come affermato da Cons. Stato, III, n. 3139/2020. Il Collegio ha richiamato anche Cons. Stato n. 2737/2025 e le sentenze TAR Lazio, III-bis, n. 15647/2024, n. 18088 del 21 ottobre 2025 e n. 21341/2025.
L’integrazione della graduatoria resta ammessa per le rinunce, ed è confermata dall’integrazione del 30% disposta dall’art. 2, comma 1, d.l. n. 45/2025. Infine, l’idoneo può esercitare il diritto di accesso per verificare il punteggio e gli scorrimenti: nessuna preclusione è derivata dalla mancata pubblicazione dell’elenco. Il ricorso è stato respinto e le spese sono state compensate.
Nota della Redazione
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