Decadenza dall’assegnazione P.E.E.P. legittima per mancato avvio dei lavori (TAR Lazio n. 3409 del 24.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di decadenza dalla cessione in proprietà di aree ricadenti in piani di edilizia economica e popolare, il provvedimento amministrativo fondato su più autonome ragioni giustificatrici è legittimo ove risulti confermata la fondatezza di anche una sola di esse, non potendo l’annullamento delle restanti rationes decidendi travolgere l’atto nel suo complesso. La clausola convenzionale che sanziona con la decadenza il ritardo superiore a sei mesi nell’avvio dei lavori costituisce autonoma ed efficace causa di risoluzione, a nulla rilevando la successiva reiscrizione della cooperativa all’Albo nazionale, ove l’inadempimento si sia già perfezionato. L’iscrizione all’Albo ex art. 12, comma 2, legge n. 59/1992 integra requisito necessario e sostanziale per l’ottenimento e la conservazione dei contributi pubblici, con conseguente difetto di un elemento determinante per l’efficacia della convenzione.

Il Fatto

La società cooperativa ricorrente ha impugnato, con ricorso straordinario trasposto in sede giurisdizionale, la determinazione con cui il Comune resistente ha dichiarato la decadenza dalla cessione in proprietà di un lotto di terreno ricadente nel piano di edilizia economica e popolare, facendo valere la violazione degli artt. 10 e 13 della convenzione stipulata tra le parti nel 2019.

Il gravame si fondava su tre motivi: l’erronea considerazione della temporanea perdita dell’iscrizione all’Albo nazionale delle cooperative quale causa di decadenza, il difetto assoluto di motivazione per contraddittorietà della stessa, e la violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. Il Comune si è costituito in resistenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente dichiarato la tardività della memoria di replica della ricorrente, depositata in violazione del termine di venti giorni liberi prima dell’udienza pubblica. Nel merito ha esaminato congiuntamente i tre motivi, in ragione della loro connessione, rigettandoli.

Il punto centrale dell’argomentazione attiene alla natura plurimotivata del provvedimento impugnato. Il Tribunale ha rilevato come nella comunicazione di avvio del procedimento fossero già contestate, oltre alla questione dell’iscrizione all’Albo, la violazione del combinato disposto degli artt. 6 e 10 della convenzione, che fissa il termine di inizio dei lavori e sanziona con la decadenza il ritardo complessivamente superiore a sei mesi. Nel provvedimento gravato si legge che i lavori non sono mai stati iniziati e che il termine massimo risulta ampiamente scaduto.

La ricorrente non ha contestato tali inadempimenti, ma li ha genericamente ricondotti a circostanze – quali la piantumazione di alberi su parte del lotto o l’occupazione di alcune aree, venuta meno nel corso del 2022 – delle quali non ha chiarito univocamente l’incidenza rispetto al mancato avvio dei lavori. Da qui il richiamo al consolidato orientamento secondo cui, in presenza di un atto plurimotivato, è sufficiente il riscontro della legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici per condurre al rigetto dell’intero ricorso, giacché l’atto non potrebbe comunque essere annullato in quanto sorretto da un’autonoma ragione confermata (Cons. Stato, Sez. IV, 31 luglio 2023, n. 7405).

Il Tribunale ha inoltre escluso che la mancata iscrizione all’Albo al momento della sottoscrizione della convenzione potesse ritenersi irrilevante. Ai sensi dell’art. 15 della convenzione, l’efficacia dell’atto è risolutivamente condizionata all’ottenimento delle agevolazioni pubbliche, riconosciute dalle parti come determinanti e sostanziali. L’art. 12, comma 2, legge n. 59/1992 esige l’iscrizione all’Albo per l’ottenimento dei contributi: la ricorrente, radiata nel 2016 e non iscritta alla data della convenzione, non disponeva dei requisiti per conservare la disponibilità degli importi destinati al finanziamento. La successiva reiscrizione non sana l’inadempimento medio tempore verificatosi, del quale non è stata provata la non imputabilità.

Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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