Impianti 5G e silenzio assenso, legittima la trattativa privata sull’area (TAR Lombardia n. 395 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 44, comma 10, del D.Lgs. n. 259/2003 consente la formazione del titolo autorizzativo tacito per l’installazione di stazioni radio base, purché l’istante abbia la disponibilità giuridica dell’area, che può essere acquisita anche dopo la presentazione dell’istanza ma prima della scadenza del termine di sessanta giorni. L’obbligo di pubblicizzazione della domanda non equivale alla pubblicazione integrale dell’istanza e non condiziona la validità del titolo. La valutazione di siti alternativi è imposta dall’art. 8, comma 2-bis, del CCE solo per i siti sensibili, non per la procedura ordinaria. L’alienazione del terreno comunale a trattativa privata è legittima in presenza di speciali ed eccezionali circostanze ex art. 41 RD n. 827 del 1924.
Il Fatto
Le società Inwit e Fibercop presentavano al Comune di Inzago un’istanza unica ex artt. 43, 44 e 49 del D.Lgs. n. 259/2003 per l’installazione di una stazione radio base 5G su area comunale. Sull’istanza si formava un titolo autorizzativo tacito per silenzio assenso. Il condominio confinante impugnava il titolo, il parere di ARPA Lombardia e le delibere comunali connesse, chiedendo anche il risarcimento dei danni; proponeva poi motivi aggiunti contro la determinazione dirigenziale che disponeva la vendita a trattativa privata di una porzione di terreno a Inwit.
Il ricorrente deduceva la violazione dell’obbligo di pubblicizzazione dell’istanza, la mancata disponibilità giuridica dell’area, la falsità delle dichiarazioni sulla localizzazione e sui vincoli, l’illegittimità del parere ARPA e l’omessa valutazione di siti alternativi.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge integralmente il gravame, ritenendo superfluo l’esame delle eccezioni di rito per la complessiva infondatezza nel merito. Sul primo profilo, l’art. 44, comma 5, del CCE impone una “pubblicizzazione” della domanda, non la pubblicazione integrale dell’istanza: il Comune vi ha provveduto mediante avviso sull’albo pretorio, sul sito istituzionale e tramite app, con successiva assemblea pubblica di mera trasparenza.
Sulla disponibilità dell’area, la società istante aveva stipulato il contratto preliminare in data anteriore all’istanza e il contratto definitivo prima della scadenza del termine di sessanta giorni per la formazione del silenzio assenso. Il Collegio richiama TAR Lombardia, Milano, Sezione II, n. 3461 del 2024: il titolo di disponibilità dell’area non deve essere allegato all’istanza originaria, poiché l’allegato 12-bis al CCE non lo richiede.
Le censure sulla falsità delle dichiarazioni sono respinte: il riferimento a un mappale diverso si spiega con il frazionamento catastale non ancora perfezionato, mentre le coordinate UTM corrispondono all’intervento realizzato. Quanto al parere ARPA, le rilevazioni sono state effettuate da un tecnico con i requisiti richiesti dalla legge regionale della Lombardia n. 11 del 2001, come attestato dal curriculum allegato.
Sugli impianti 5G, il Tribunale richiama TAR Lombardia, Milano, Sezione II, n. 4136 del 2025: si tratta di opere di urbanizzazione primaria di pubblica utilità, compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica. L’obbligo di valutare siti alternativi riguarda solo i siti sensibili ex art. 8, comma 2-bis, del CCE, mentre la localizzazione discende dalla pianificazione nazionale del PNRR e dalla disciplina speciale del 5G, che deroga ai regolamenti comunali.
Sui motivi aggiunti, la determinazione dirigenziale rispetta la separazione fra atti di indirizzo e di gestione ex art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000. La trattativa privata è legittima ai sensi dell’art. 41 RD n. 827 del 1924, essendo l’asta pubblica impraticabile per le caratteristiche del bene destinato alla sola posa dell’impianto. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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