Ottemperanza al giudicato sull’accesso e obbligo di attestare l’inesistenza documentale (TAR Lazio n. 1262 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato amministrativo che abbia ordinato l’ostensione di documenti, l’amministrazione è tenuta a fornire un riscontro integrale e specifico all’istanza di accesso. Non è sufficiente produrre autorizzazioni di contenuto generico e non riferite ai singoli incarichi oggetto della richiesta. Se i documenti legittimamente richiesti non esistono negli archivi, l’amministrazione deve certificarne l’inesistenza o l’irreperibilità, così da consentire al richiedente di determinarsi su un quadro provvedimentale completo. L’obbligo di attestazione è autonomo e distinto rispetto alla verifica di compatibilità delle autorizzazioni con la disciplina sugli incarichi extra-istituzionali. Il giudice nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento e può respingere la domanda di penalità di mora quando la relativa misura non risulti equa.

Il Fatto

La ricorrente aveva chiesto, ai sensi dell’art. 5, comma 7, d.lgs. n. 33/2013, di accedere ai provvedimenti di autorizzazione degli incarichi esterni rilasciati dall’amministrazione scolastica in favore di un dipendente con funzioni di DSGA, con particolare riferimento agli incarichi di curatore fallimentare svolti presso il Tribunale di Cassino nelle procedure n. 41/1996, n. 49/1999 e n. 17/2002. Il diniego era stato impugnato con ricorso avverso il silenzio e accolto con sentenza n. 13011/2024, che aveva ordinato l’ostensione. Notificata la sentenza e formulate le diffide, l’amministrazione non aveva dato alcun riscontro, né aveva liquidato le spese di lite.

La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha depositato alcune autorizzazioni reperite presso gli istituti scolastici coinvolti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la ritualità del giudizio: la sentenza n. 13011/2024 era stata notificata e non appellata, come attestato dalla Segreteria. Il giudizio di ottemperanza è pertanto ammissibile, ricorrendo i presupposti dell’art. 114 c.p.a. per l’esecuzione dei provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo.

Sul merito, il Tribunale ha circoscritto l’ambito della decisione: non la compatibilità delle autorizzazioni con l’art. 53 d.lgs. n. 165/2001, pur dedotta dalla ricorrente, ma la sola corrispondenza tra quanto osteso e l’oggetto dell’istanza di accesso. La documentazione prodotta dopo l’instaurazione del giudizio si compone di autorizzazioni di tipo generale, non riferite agli specifici incarichi individuati nella richiesta.

Da qui l’inottemperanza. L’amministrazione non ha chiarito se i documenti reperiti siano pertinenti agli incarichi oggetto dell’istanza, né ha attestato l’esistenza di ulteriore documentazione. Il Collegio richiama il principio pacifico secondo cui, se i documenti legittimamente richiesti non esistono negli archivi, l’amministrazione deve certificarlo, offrendo al richiedente adeguata certezza. A tal fine richiama i precedenti TAR Lombardia, Milano, n. 1255 del 2019, TAR Napoli, sez. VI, n. 2915 del 2021 e TAR Lazio, sez. II, n. 15126 del 2024.

Autonomo profilo di inadempimento riguarda la liquidazione delle spese di lite: l’amministrazione non ha offerto alcun elemento circa il pagamento discendente dal titolo.

Il ricorso è pertanto accolto e l’amministrazione è condannata a eseguire integralmente la sentenza nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione o notificazione. Per l’ipotesi di inosservanza è nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà nel termine di centoventi giorni dalla scadenza del primo, previa richiesta di parte ricorrente. La domanda di penalità di mora è respinta, non ritenuta equa in considerazione del tempo trascorso dal passaggio in giudicato. Le spese sono compensate, salva la refusione del contributo unificato in favore della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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