Idonei non vincitori senza aspettative né pubblicazione delle graduatorie (TAR Lazio n. 4392 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di concorsi per il reclutamento del personale docente, è legittima la scelta legislativa di prevedere la pubblicazione della sola graduatoria dei vincitori, senza l’elenco degli idonei non vincitori, in quanto coerente con la ratio delle procedure PNRR, connotate da esigenze di celerità e speditezza e dalla cadenza annuale dei concorsi. Il candidato che abbia superato le prove concorsuali senza collocarsi utilmente in graduatoria è titolare di una mera aspettativa all’assunzione, non tutelabile in giudizio, restando l’integrazione della graduatoria rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione. Il candidato dichiarato vincitore per merito, ancorché appartenente a una categoria beneficiaria di riserve di posti, non deve essere computato nella quota di riserva, che va attribuita esclusivamente ai soggetti che non abbiano conseguito la nomina per soli titoli di merito.

Il Fatto

Un candidato al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria per la classe A049 (Scienze motorie e sportive), indetto per la regione Lombardia, impugnava il D.M. n. 205/2023, il D.D. n. 2575/2023 e il decreto di approvazione della graduatoria, lamentando la mancata attribuzione del punteggio dovuto e l’illegittima collocazione in posizione poziore di candidati con punteggio inferiore.

Il ricorrente riportava un punteggio complessivo di 179,5 punti e l’Amministrazione non lo aveva incluso tra i vincitori della procedura concorsuale. Il giudizio, originariamente introdotto come ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, era stato trasposto in sede giurisdizionale e, trattandosi di procedura finanziata con risorse PNRR, assoggettato al rito accelerato di cui all’art. 12-bis del D.L. n. 68/2022.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo di ricorso, il TAR Lazio ha ritenuto infondata la censura relativa ai presunti errori materiali nella compilazione della graduatoria. Il mancato inserimento tra i vincitori non derivava da errori ma dal legittimo scorrimento della graduatoria a favore di candidati beneficiari di riserve e titoli di preferenza. Il Collegio ha precisato che, all’atto delle rinunce, l’integrazione della graduatoria avviene con riferimento alla medesima categoria di appartenenza del rinunciatario: se questi era vincitore per merito subentra un idoneo per merito, se era riservista subentra un idoneo della stessa tipologia di riserva.

Con specifico riferimento alle riserve, la Sezione ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il candidato vincitore per merito non deve essere computato nella quota di riserva, perché il trattamento di favore può essere fatto valere solo da chi abbia effettivamente necessità della riserva per diventare pubblico dipendente. Ne deriva che, ai fini del calcolo dei posti da riservare, non rilevano coloro che, pur appartenendo alle categorie protette, siano stati nominati per soli meriti.

Quanto al secondo e terzo motivo, il Collegio ha escluso l’illegittimità della mancata pubblicazione di una graduatoria comprensiva degli idonei non vincitori. L’art. 59, comma 10, lett. d), del D.L. n. 73/2021 e l’art. 9 del D.D. n. 2575/2023 impongono la formazione della sola graduatoria dei vincitori, nel limite dei posti messi a concorso, con facoltà di integrazione in caso di rinunce. Tale scelta normativa, espressione delle prerogative statali in materia di reclutamento, risulta ragionevole e proporzionata rispetto alle finalità di accelerazione delle procedure connesse al PNRR, senza che la mancata pubblicazione dell’elenco degli idonei ne pregiudichi la possibilità di scorrimento a seguito di rinunce.

Il Collegio ha infine chiarito che l’idoneità alla procedura è ricollegabile ipso facto al superamento del punteggio minimo previsto dal bando, ma attribuisce al candidato una mera aspettativa all’assunzione, non tutelabile in questa sede, residuando in capo all’Amministrazione un’ampia discrezionalità in ordine alla decisione di procedere o meno allo scorrimento. La mancata pubblicazione della graduatoria degli idonei non è ostativa dell’esercizio del diritto di accesso ai documenti e ai dati relativi agli scorrimenti effettuati, sicché la censura non può essere accolta. Alla luce delle considerazioni svolte, il TAR ha escluso i presupposti per la rimessione alla Corte di Giustizia UE e ha respinto il ricorso nel merito, compensando integralmente le spese di lite tra le parti in ragione della novità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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