Il diniego dell’uso del logo comunale non può colpire il soggetto per le sue convinzioni (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 431 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo il diniego di autorizzazione all’utilizzo del logo comunale fondato non su un difetto di coerenza dell’iniziativa presentata, ma sui toni e sui contenuti del manifesto di intenti del soggetto richiedente: l’Amministrazione, in tal modo, colpisce il proponente anziché la proposta, ponendo in essere un esito di fatto censorio, lesivo della libertà di espressione e incompatibile con i principi di imparzialità e laicità che devono orientare l’azione amministrativa e con il divieto di discriminare in ragione delle convinzioni filosofiche o religiose. La concessione dell’uso del logo non costituisce attività di indirizzo politico e non può essere gestita come tale: ove le linee guida disciplinino la materia attribuendo la competenza al dirigente dell’ufficio cultura, il provvedimento adottato dal Sindaco, sia pure sentita la Giunta, è viziato da incompetenza. Le linee guida che consentissero all’Amministrazione di selezionare i valori ideologici, religiosi o filosofici da promuovere sarebbero contrarie al diritto costituzionale e ai principi in tema di libertà di manifestazione del pensiero e, come tali, disapplicabili.
Il Fatto
Un’associazione di promozione sociale, articolata su base territoriale, avente tra i propri scopi statutari l’affermazione del principio di laicità dello Stato e la tutela dei diritti di atei e agnostici, aveva partecipato attivamente alla candidatura del Comune alla nomina di Capitale italiana della Cultura 2027, contribuendo ai tavoli di lavoro e alle iniziative pubbliche del percorso di candidatura. L’Amministrazione comunale aveva introdotto un logo “Verso Capitale Italiana della Cultura 2027”, destinato a contrassegnare sino al 31 dicembre 2026 le iniziative riconducibili alla fase di avvicinamento all’anno Capitale, disciplinandone l’utilizzo con apposite linee guida.
L’associazione presentava plurime richieste di autorizzazione all’uso del logo per cicli di incontri culturali, ma l’Amministrazione, dopo reiterati silenzi e solleciti, negava il rilascio con provvedimento del Sindaco, previa valutazione della Giunta, motivando il diniego con la presunta incoerenza dei toni e dei contenuti del manifesto di intenti dell’associazione rispetto ai programmi e ai progetti dell’Ente. Avverso tale provvedimento e avverso le linee guida, conosciute solo a seguito di accesso agli atti, l’associazione proponeva ricorso e motivi aggiunti dinanzi al Tribunale amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto il ricorso principale, ravvisando la fondatezza di tutti i motivi di gravame. In primo luogo, ha rilevato il vizio di incompetenza: l’art. 5 delle linee guida attribuiva espressamente la concessione dell’autorizzazione al dirigente dell’Ufficio Cultura, mentre il diniego era stato adottato dal Sindaco, sia pure sentita la Giunta. La disposizione regolamentare, chiara nella sua formulazione, non ammette interpretazioni interpolative: la concessione dell’uso del logo non costituisce attività politica né può essere gestita come atto di indirizzo ideologico-politico, né utilizzata per promuovere un orientamento culturale a discapito di un altro, poiché il valore della cultura coincide con il pluralismo delle idee e con la loro libera manifestazione.
Quanto al merito della decisione, il Collegio ha osservato che le linee guida non stabiliscono affatto quali valori ideologici, religiosi o filosofici possano essere promossi per ottenere l’autorizzazione: ove contenessero una siffatta previsione, essa sarebbe immediatamente disapplicabile in quanto contraria al diritto costituzionale e ai principi in tema di libertà di manifestazione del pensiero. L’Amministrazione, nel negare l’uso del logo con riferimento non a un contenuto proprio dell’iniziativa presentata ma ai toni e ai contenuti del manifesto dell’associazione, ha finito per colpire non la proposta ma il soggetto proponente, realizzando un esito di fatto censorio e gravemente incompatibile con i principi di imparzialità e laicità e con il divieto di discriminare in ragione delle convinzioni religiose.
La Corte ha inoltre sottolineato la contraddittorietà del comportamento dell’Amministrazione, che aveva in passato patrocinato e pubblicizzato numerose iniziative della stessa associazione, riconoscendone il ruolo di promozione sociale. Il ricorso per motivi aggiunti, volto all’annullamento delle linee guida nella parte ritenuta pregiudizievole, è stato invece dichiarato inammissibile per carenza d’interesse, risultando le stesse prive del contenuto lesivo paventato dalla ricorrente. Le spese di lite sono state compensate in ragione della novità e delicatezza della questione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.